Avv. TORRIERI

DIFENSORE DEL VINCOLO PRESSO IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO DI CHIETI in ABRUZZO.

SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CANONICO.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI DE L'AQUILA


Per info rivolgersi a:

Studio legale Clementoni
Via G. D'Annunzio, 15 - 64011 - Alba Adriatica (TE) -

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venerdì 29 gennaio 2010

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che regolamenta i rapporti familiari, quali il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione, il divorzio, le obbligazioni alimentari e gli obblighi di mantenimento del coniuge più debole.

La Costituzione Italiana dedica alla famiglia tre articoli:

- l'art. 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

- l'art. 30 dispone che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

- l'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Dalle suddette disposizioni si possono estrapolare i principi cardine che regolano il diritto di famiglia

1.il principio di autonomia della famiglia;2.il principio di uguaglianza fra i coniugi;

3.il principio di tutela dei figli (nati dal o fuori dal matrimonio); 4.l’obbligo a carico di entrambi i genitori al mantenimento, istruzione ed educazione della prole;5.il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia;. Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato "Delle persone e della famiglia". La concezione del diritto di famiglia è profondamente mutata dal 1942 (anno in cui è entrato in vigore il codice civile). All’epoca, la famiglia era basata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.

La riforma introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, ha finalmente apportato sostanziali modifiche dirette ad uniformare le norme ai principi costituzionali.

Con la legge del 1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.

Il diritto di famiglia nel corso degli anni è soggetto ad ulteriori modifiche, frutto sia di elaborazioni Giurisprudenziali sia di importanti norme tra cui spiccano la legge sul divorzio (legge n. 898/1970, modificata nel 1987 con legge n. 74/1987), e la recentissima legge 54/2006, sull'affidamento condiviso che ha rivoluzionato la disciplina dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.

Studio Legale Clementoni
Specializzato in diritto di famiglia
Alba Adriatica
(Teramo)

L'avvocato matrimonialista

La figura del matrimonialista quale mediatore nelle crisi familiari.

L' avvocato matrimonialista si occupa in particolare di separazioni, divorzi, accordi di convivenza e modifiche di condizioni di separazione.



Molte coppie chiedono consulenza ad un avvocato matrimonialista per porre fine al proprio matrimonio. Ma altre coppie si rivolgono ad un avvocato matrimonialista solo per conoscere quali sono i propri diritti ed i propri diritti in seno ad un’unione matrimoniale o nel caso di una ipotetica e futura cessazione di tale unione.

L'avvocato matrimonialista spiegherà loro quali sono i rispettivi diritti e doveri e quali sono le strade percorribili nel caso in cui la coppia decida di porre fine alla propria unione affettiva.

L'avvocato matrimonialista illustrerà la differenza tra una separazione di tipo consensuale da una separazione di tipo giudiziale.

La prima si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato (dopo che L'avvocato matrimonialista avrà redatto un apposito ricorso) in forma espressa davanti al Tribunale.

Nel secondo caso vi sarà l’instaurazione di una vera e propria lite giudiziaria.

E’ opportuno sottolineare che non esiste una vera e propria specializzazione che consenta all’avvocato di fregiarsi del titolo di matrimonialista. In realtà, il matrimonialista è un avvocato che ha una esperienza prevalente nel ramo del diritto di famiglia e matrimoniale e che attraverso la pratica, l’esperienza ed i corsi di aggiornamento nella materia, ha acquisito una notevole dimestichezza nel settore del diritto di famiglia

Avvocato matrimonialista, Studio Legale Clementoni, Alba Adriatica (Teramo), Abruzzo

giovedì 28 gennaio 2010

Che cos’è la nullità del matrimonio religioso

Chi si è sposato in Chiesa, con rito concordatario o semplicemente religioso, può ottenere dall’autorità giudiziaria ecclesiastica la dichiarazione di nullità (comunemente, ma anche erroneamente, detta annullamento) del proprio matrimonio. La sentenza ecclesiastica non è automaticamente valida per lo Stato italiano, ma deve essere delibata, occorre cioè un procedimento, presso la Corte d’Appello, con il quale lo Stato recepisca detta sentenza valutando se ad essa possa essere riconosciuta efficacia agli effetti civili. Se la delibazione viene concessa, il matrimonio si considera nullo anche per il diritto italiano e viene meno l’obbligo di contribuzione al mantenimento dell’ex coniuge. Inoltre, chi ha ottenuto la nullità può celebrare un nuovo matrimonio in Chiesa.



Come funziona.

Il procedimento viene gestito da un avvocato in possesso di una particolare abilitazione. Si articola necessariamente in due gradi di giudizio ed è essenzialmente un procedimento di tipo orale, la cui istruttoria dunque si basa principalmente sull’interrogatorio dei coniugi e l’assunzione di prove testimoniali. A seconda però del capo di nullità invocato l’autorità giudiziaria ecclesiastica potrà anche disporre una perizia posichiatrica. A giudizio concluso, chiamato ad emettere la pronuncia definitiva sarà il tribunale competente di seconda istanza che, nella maggior parte dei casi, confermerà la sentenza di primo grado.



Colloquio preliminare.

L’avvocato abilitato a patrocinare davanti al tribunale ecclesiastico deve svolgere un colloquio preliminare piuttosto approfondito con entrambi i coniugi, o perlomeno, con il coniuge istante, nel corso del quale esamina la sussistenza o meno dei motivi di nullità. Se l’avvocato ritiene che vi siano, si potrà dar corso al procedimento.



Costi e spese.

Gli onorari complessivi degli avvocati nelle cause di nullità matrimoniali sono fissati dalla Conferenza Episcopale Italiana tra un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 2850, per l’intero procedimento nei due gradi di giudizio, salvi gli oneri fiscali di legge e le ulteriori spese imprevedibili quali supplementi di istruttoria, aggiunta di nuovi capi, richieste di dilazioni di termini ecc.. Nel caso in cui anche il giudizio di secondo grado debba svolgersi con rito ordinario, ovvero con l’assunzione di nuove prove, all’avvocato spetterà un ulteriore compenso tra un minimo di euro 575 ed un massimo di euro 1.150. Agli onorari di avvocato, devono poi aggiungersi 500€ di spese che devono essere versate presso il Tribunale ecclesiastico all’inizio del procedimento, come una sorta di contributo unificato per la procedura. Gratuito patrocinio: l’ordinamento ecclesiastico prevede una figura del tutto analoga a quella del patrocinio a spese dello Stato prevista dal diritto italiano per le persone non abbienti. Chi ne ha diritto, può ottenere assistenza legale a spese del Tribunale ecclesiastico. I requisiti per ottenere il beneficio sono più o meno quelli previsti dal diritto italiano, specialmente con riferimento al reddito, più una dichiarazione di un parroco attestante lo stato di indigenza.



Tempi.

I tempi sono variabili a seconda dell’area d’Italia in cui viene instaurato il procedimento. Possiamo fare l’esempio di Modena, realtà che conosciamo meglio. Modena ospita un tribunale ecclesiastico competente per tutta l’Emilia, cioè per I procedimenti di Modena stessa, Reggio, Parma, Piacenza (mentre Bologna è competente in primo grado per tutta la Romagna). I ricorsi modenesi al momento sono piuttosto veloci e in un anno e mezzo solitamente si finisce tutto il procedimento in entrambe le istanze, massimo due anni se è necessario svolgere una perizia.



Ricorso congiunto.

L’incarico diretto ad ottenere la nullità del matrimonio religioso può essere conferito anche da entrambi i coniugi allo stesso legale. In questo caso, l’istruttoria è più semplice e veloce, anche se il procedimento non cambia struttura per il solo fatto di provenire da una istanza congiunta.



Ulteriori informazioni.

Se volete porre una domanda o avete semplicemente bisogno di maggiori informazioni,
contattate l'Avvocato Torrieri, presso Studio Legale Clementoni di Alba Adriatica (TE)
al seguente numero Tel e fax. 0861/751330

Studio Legale Clementoni di Alba Adriatica(TE)

Lo studio si occupa di tematiche relative al diritto matrimoniale, dei minori e della famiglia sia in foro civile che canonico .


• In particolare :



- diritto delle persone e della famiglia

- diritto successorio

- interdizioni, inabilitazioni , amministrazioni di sostegno

- cause di separazione e divorzio

- ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio

- procedure giudiziarie in cessazione di convivenza more uxorio

- procedure per l’affidamento dei minori

- procedure per l’adozione nazionale ed internazionale

- procedure per l’adozione in casi particolari

- procedure per l’annullamento del matrimonio civile

- procedure per la delibazione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche

- procedure per la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso avanti i Tribunali Ecclesiastici Regionali di primo grado, d’Appello e presso il Tribunale della Rota Romana

- ricorsi avanti il Tribunale della Segnatura Apostolica

- consulenza nella procedura amministrativa per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato avanti la Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti

- consulenza nella procedura amministrativa per lo scioglimento del matrimonio in favore della Fede avanti la Congregazione della Dottrina della Fede.

Avvocato canonico e civile in Abruzzo

Torrieri Tessy Avvocato Matrimonialista e Rotale
presso Studio Legale Clementoni di Alba Adriatica (TE)







L'avvocato matrimonialista rotale Torrieri è specializzato in diritto matrimoniale, dei minori e della famiglia, sia in Foro civile che canonico.

Si occupa di procedure relative a separazione dei coniugi, divorzio, nullità del matrimonio, affidamento condiviso, interdizioni ed inabilitazioni, adozioni.

Celebrazione matrimonio religioso

Se hai deciso di celebrare le nozze con una cerimonia religiosa di rito cattolico, devi pensarci per tempo, almeno tre mesi prima, soprattutto nel caso tu risieda in una grande città. In metropoli come Roma e Milano, per le tante richieste, nei periodi "caldi", occorrono anche sei mesi.


Cosa devi fare?





Per prima cosa i fidanzati si presentano nella parrocchia prescelta. Solitamente è quella della sposa.

Chiedi un colloquio con il parroco. Questi stabilirà una serie di incontri, per la preparazione spirituale. Alla fine, il religioso stabilirà se dichiarare i fidanzati pronti per il consenso e per celebrare le nozze.

L'offerta per la messa e la funzione è libera.

Sono gli sposi ad incaricare chi addobberà la chiesa.







Documenti



Certificato di battesimo per uso matrimoniale. Da richiedere alla chiesa, dove hai ricevuto i sacramenti.

Certificato di cresima. Non è necessario, quando sul certificato di battesimo è annotata anche la data della cresima.

Certificato di stato libero ecclesiastico. Serve quando uno dei due sposi o entrambi hanno vissuto almeno un anno, dopo il sedicesimo anno di età, in una diocesi diversa da quella del domicilio attuale. Puoi sostituire il documento con un giuramento supplettorio, che renderai di fronte al parroco e a due testimoni.

Attestato di frequenza del corso prematrimoniale. In alcune parrocchie, è richiesto anche questo attestato del corso istituito dal parroco.



Stato dei documenti E' rilasciato alla coppia che desidera sposarsi in una chiesa al di fuori della parrocchia di appartenenza. Il documento deve essere presentato al parroco della chiesa prescelta.

Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve farlo. C'è un formulario apposito, che il parroco fornisce.



Consenso



Per il consenso occorrono due testimoni. Possono essere gli stessi che presenzieranno al matrimonio. Il consenso ha valore giuridico non vincolante. Per cui, puoi ripensare alla tua decisione, fino all'ultimo minuto, prima di dire si davanti al parroco.

Dopo il matrimonio si dovranno firmare due registri per due atti matrimoniali. Un originale e una copia conforme. Ci pensa la parrocchia a far avere copia al Comune. Infatti, il matrimonio celebrato in chiesa ha valore giuridico anche per lo stato.



Pubblicazioni religiose



Pubblicazioni civili. Il parroco penserà alla richiesta per le pubblicazioni civili, che saranno affisse per due domeniche più tre giorni in Comune.

Nulla osta. Alla scadenza di tale periodo il comune rilascerà un nulla osta.

Pubblicazioni religiose. Solo a questo punto le pubblicazioni saranno affisse in Chiesa, per le due domeniche antecedenti le nozze.

Nel caso i due sposi non abitino nella stessa parrocchia, si dovrà fare richiesta di pubblicazione anche nella chiesa dell'altro coniuge.

Certificato di avvenuta pubblicazione. E' rilasciato dal parroco una volta scaduti i termini dell'affissione delle pubblicazioni.

Stato dei documenti. Se decidete di sposarvi in una diocesi diversa dalla vostra, occorreranno una dichiarazione ed un permesso da parte del parroco della diocesi, in cui è avvenuto il consenso. Lo stato dei documenti va consegnato al parroco della parrocchia prescelta.

Da questo momento hai 6 mesi di tempo per celebrare il matrimonio.



Avvocato Torrieri, Studio Legale Clementoni, Alba Adriatica (Teramo), Abruzzo

ILe funzioni del giudice nelle cause di nullità matrimoniale

INTRODUZIONE
Il lavoro che andrò ad illustrarvi su alcuni aspetti del regime giuridico che regola l’attività dei giudici ecclesiastici nel loro importantissimo e delicatissimo compito di formulare un giudizio in merito alla validità o alla nullità del matrimonio canonico, avrà come scopo di illustrare un modo di intendere la giustizia non come attività neutrale e a sé stante, ma strettamente correlata alle finalità generali che l’ordinamento stesso intende perseguire. A questo proposito, va rilevato che è fortemente cresciuta nella nostra società contemporanea, l’aspettativa di ottenere, con una sentenza di nullità, il riacquisto dello stato libero e la conseguente possibilità di celebrare un nuovo matrimonio. La crisi dell’istituto matrimoniale ed il conseguente moltiplicarsi del fallimento dei matrimonio, la mentalità divorzistica che va sempre più prendendo piede anche nei paesi di più antica tradizione cattolica hanno prodotto la diffusa sensazione che chi ha avuto un’infelice esperienza coniugale, abbia in un certo qual modo il diritto di ottenere dalla Chiesa il riconoscimento della nullità del proprio matrimonio.
Questo modo di intendere la giustizia conduce anche a svalutare le modalità tipiche di esplicazione dell’attività giudiziaria: molte formalità processuali vengono ritenute inutili, non consone a questo spirito pastorale; si tende a voler sostituire il processo con un procedimento sommario, con inchieste di tipo amministrativo. Un corretto inquadramento della funzione giudiziaria, quale cercherò di delineare nel corso della seguente trattazione, non consente di condividere un siffatto modo di intendere la giustizia ecclesiale e l’indole pastorale che lo caratterizza. Certamente, il giudice, deve essere profondamente sensibile alle esigenze dei fedeli, farsi carico del loro disagio morale, comprendere l’anelito ad una regolarizzazione del loro stato personale. Ma deve anche rimanere partecipe ai valori dell’ordinamento di cui è espressione, mantenere la consapevolezza che il suo operato è in funzione non solo del più immediato interesse del singolo, ma di quello di tutta la Chiesa; che il desiderio di recupero dello stato libero voluto dal soggetto va contemperato con la tutela dell’irrinunciabile valore della sacra mentalità e della indissolubilità del matrimonio. Ritengo, pertanto, doveroso far emergere dal mio lavoro una verità incontrovertibile, e cioè che il processo matrimoniale, come ogni processo canonico, è un servizio della Chiesa alla verità e alla coscienza dei fedeli. Lo spirito che informa l’azione dei Tribunali ecclesiastici e, di conseguenza, i suoi giudici, lo disse già Giovanni XXIII, parlando alla Rota Romana il 13 dicembre 1961, è il ministerium veritatis, perché tende primariamente alla salvezza dell’anima di chi ha bisogno di questi Tribunali. Raggiungere la verità è quindi l’obiettivo e il dovere primario del giudice, il quale è chiamato in primo luogo ad impegnarsi per accertare la conformità delle sue sentenze con la retta dottrina della Chiesa. La deontologia del giudice ha il suo criterio ispiratore nell’amore per la verità. Egli, dunque, deve essere innanzitutto convinto che la verità esiste. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè, con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell’ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale. Partendo da queste considerazioni, l’iter che seguiremo nella trattazione consisterà nel descrivere, in primis, la potestà giudiziale nell’ordinamento canonico, soffermandoci in particolar modo sul concetto di competenza nel contesto dei titoli o criteri che servono a determinarla. Il tema della competenza del Tribunale occupa, infatti, un posto preliminare, alla volte anche pregiudiziale, all’introduzione della causa e alla definizione sul merito. L’oggetto del primo capitolo della dissertazione prende in considerazione i diversi gradi e le differenti specie dei tribunali competenti a giudicare le cause matrimoniali. Considereremo anzitutto la diversità di grado. Il processo canonico si articola infatti, per sequenze successive, ripartite per gradi diversi, caratterizzati, ai sensi del can. 1447 cic, dalla diversità del giudice. La specie del tribunale dipende invece dalla diversità di alcuni elementi che lo caratterizzano. In questa prospettiva un tribunale, oltre che individuato per grado (a seconda che sia di prima, seconda o terza istanza), può ancora essere, con riferimento ai giudici per il loro numero, unipersonale o collegiale, e per la natura del loro potere, ordinario o delegato.
Proseguiremo affermando che la potestà giudiziale, di cui sono forniti i giudici ha come scopo primario la realizzazione del processo, che è un rapporto giuridico dinamico, in cui alle esigenze del bene pubblico e ai diritti delle parti corrispondono i doveri e i poteri del giudice.
A tale scopo il giudice viene fornito dalla legge, entro i limiti consentiti dalla giustizia, di una serie di poteri necessari per la ricerca della verità.
Per ottenere il risultato di dichiarare nulla una unione matrimoniale, il giudice deve in primo luogo ricercare la verità. L’istruzione Dignitas Connubii insiste molto sul primato della verità, raccomandando al giudice “di esortare i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di carità.”
Dalla funzione immanente all’ufficio del giudice di accertare la verità e di darle un valore legale con la sua pronuncia giudiziale, sorgono numerosi altri doveri che illustreremo nel corso della trattazione, quali il dovere di fedeltà alla legge ecclesiale, in base al quale il giudice, deve attenersi alle leggi canoniche, rettamente interpretate e non perdere mai di vista l’intrinseca connessione delle norme giuridiche con la dottrina della Chiesa.
Concluderemo la trattazione analizzeremo i singoli poteri attribuiti al giudice ecclesiastico. In primis, il dovere del giudice di adoperarsi fattivamente, sempre che si prospetti una qualche speranza di buon esito, per indurre le parti a una composizione pacifica della controversia.
Nella prospettiva della salvaguardia della giustizia nel processo, un altro importante dovere del giudice ecclesiastico, è quello sancito nel can. 1452 cic, cioè quello di integrare le deficienze delle parti, il dovere della rapidità processuale, del segreto professionale di ufficio. Concluderemo con l’analisi della certezza morale che il giudice deve acquisire per giungere all’emanazione di una sentenza. La certezza morale, di cui si tratta nelle cause di nullità matrimoniale, viene intesa nel senso dello stato psicologico del giudice, del suo convincimento, della sua ferma adesione alla verità, conosciuta e verifìcata nel processo circa l’esistenza dei fatti invalidanti il matrimonio già al tempo della sua celebrazione. Infatti, secondo la nuova normativa, perché sia dichiarata la nullità del matrimonio, si richiede nell’animo del giudice la certezza morale di tale nullità (art. 247 § 1 Instructio “Dignitas Connubii”). Per conseguirla, “non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo dell’errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorchè non sia esclusa la mera possibilità del contrario” (art. 247, § 2). Di conseguenza, quindi, quando il giudice, dopo un diligente esame della causa, non ha potuto conseguire questa certezza, deve dichiarare che non consta della nullità di matrimonio ( art. 247, § 5).














CAPITOLO I
CONCETTO E FUNZIONE PUBBLICA
SOMMARIO: Premessa- 1. Concetto di competenza. 2. Competenza del giudice: assoluta e relativa. 3. Titoli di competenza assoluta in primo grado. 3.1. Riservati alla persona del Romano Pontefice. 3.2. Riservati al Tribunale Apostolico della Rota Romana. 4. Titoli di competenza assoluta di secondo grado. 5. Titoli di competenza relativa. 5.1. Il foro dell’attore. 5.2. Il foro historicum. 5.3. Il foro plerarumque probationum. 5.4. L’accettazione formale nella DC della proroga della competenza attuata dalle parti. 6. I tribunali nella loro diversità di grado e di specie. 7. Il tribunale di prima istanza. In particolare, il tribunale interdiocesano . 7.1. Proroga di competenza. 7.2. Il vescovo moderatore. 8. I tribunali di seconda istanza. 8.1. Portata della competenza funzionale sottostante ai criteri dell’art. 25. 9. Competenza della Rota Romana e di eventuali tribunali locali di terza istanza. 9.1. La “provocatio” e l’appello alla Rota Romana.

Premessa La Chiesa considera unico valido matrimonio per i propri fedeli il matrimonio cattolico, poichè esso non è solo un contratto, ma è anche un sacramento, come tale sottoposto all’esclusiva giurisdizione ecclesiastica e disciplinato dal codice di diritto latino. L'art. 56 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana sul matrimonio canonico (decreto che ha valore di legge), entrato in vigore il 17 febbraio 1991, reca una prescrizione molto chiara: tra le forme di aiuto che la Comunità Ecclesiale deve portare ai coniugi in "grave difficoltà" va ricompresa anche una verifica della "eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato"(art. 56, co.1). Conseguenza logica di tale premessa, è che competente a giudicare le cause di nullità matrimoniale è il Tribunale ecclesiastico, ovvero l'organo giudicante legittimamente costituito secondo le norme dell'Ordinamento della Chiesa Cattolica, deputato alla trattazione ed alla decisione di tutte le cause di sua competenza. Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico. In genere il tribunale a cui rivolgersi è quello diocesano; in Italia, tuttavia, la Conferenza episcopale italiana ha eretto 18 diciotto tribunali regionali e ha stabilito che soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale. Il primo tribunale a cui ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo grado. La questione della competenza del tribunale occupa, pertanto, un posto preliminare, alla volte anche pregiudiziale, all’introduzione della causa e alla definizione sul merito. Circosriveremo la prima parte del capitolo ai soli capitoli, ragioni o criteri determinativi del giudice che può vedere o decidere una determinata causa, tra tanti altri giudici dotati costitutivamente di giurisdizione o potestà giudiziale, e che potrebbero decidere la causa perché sono veramente giudici, cioè persone pubbliche costituite dalla società con potestà di conoscere e di definire autoritativamente e coercivamente le cause giudiziali legittimamente affidate a loro. Circoscrivendo ancora di più il nostro tema, tratterò in primo luogo il concetto di competenza nel contesto dei titoli o criteri che servono a determinarla.
1. Concetto di competenza
Limitatamente al contesto dei titoli di competenza giudiziale, i civilisti definiscono la competenza come “la misura della giurisdizione”,[1]
o come la quantità di giurisdizione spettante al singolo giudice, oppure, facendo confluire i due concetti, come la quantità e la misura della giurisdizione.[2]
Si parte dalla considerazione che, se al mondo o nella società ci fosse soltanto un giudice, la questione della competenza, o meglio dei titoli di competenza, non si porrebbe nemmeno. Infatti, un solo giudice, per tutti i territori, per tutte le cause, per tutte le persone e per tutti i gradi di giudizio, sarebbe sempre lui, a decidere tutte le cause. Ma dal momento che, per ragioni di vario genere, nella società civile o ecclesiastica ci sono molti giudici, cioè persone con potestà di giudicare, sorge il problema di stabilire dei criteri che servano a determinare in concreto il giudice che, fra tanti altri, ha potestà di giudicare quella determinata causa.
Si ritiene allora la giurisdizione o potestà giurisdizionale, strutturata come un totum che si può spartire o dividere in molte porzioni, parti o fette, da affidare poi ai singoli giudici, e si dice che la competenza è la porzione, parte o fetta di giurisdizione assegnata a ciascun giudice.
I canonisti, eccettuati quelli che seguono da vicino le teorie dei civilisti e che, quindi, ritengono pure la competenza come porzione o misura della giurisdizione, vedono nella competenza una limitazione della giurisdizione non quantitativa o qualitativa, ma ontologica, quella cioè che risulta dal contrapporre la species al genus o il concretum all’abstractum.
In questa linea NOVAL, anche se parla della competenza come “limitatio vel mensura iurisdictionis”, precisa bene il senso della limitazione o della misura, e definisce la competenza in questi termini: “Iurisdictio, igitur, est iudicandi potestas abstracta a limitata ad certas causas..Iurisdictio igitur, est iudicandi potestas abstracta a limitazione; competentia autem est iurisdictio quatenus limitata”.[3]
Più esplicito nella concretezza della competenza è CAPPELLO: “Competentia est ambitus iurisdictionis seu potestas quae iudici competit circa causam sibi propositam, omnibus circumstantiis – loci, rei, materiae, personae – consideratis….Quilibet iudex pollet iurisdictione, non semper vero competens est in omnes causa set personas. Est igitur competentia iurisdictio in concreto considerata”. [4]
Perciò, seguendo la traccia di Noval e di Cappello, ritengo che la competenza è la giurisdizione in concreto, cioè la giurisdizione su quella materia, tra queste persone, in questo territorio, in questo grado di giudizio. Dicendo questo si vuole significare positivamente che tutta la giurisdizione o potestà giudiziale esistente in quella società è concentrata e operante nel giudice competente. Il giudice singolo, quando è competente, rappresenta e incarna e tutta la società riguardo alla causa che deve giudicare, e resta investito di tutta la potestà giudiziale di quella società. Per tanto, non divisione o porzione, ma totalità o pienezza di giurisdizione per quel caso in concreto.[5]
Negativamente il concetto espresso suole significare che, fuori della potestà giudiziale del giudice competente, non resta assolutamente nulla di giurisdizione, non esiste più un altro giudice che possa avere, in realtà, giurisdizione o potestà per giudicare quella causa. Solo lui, in senso esclusivo, ha la potestà di giudicare quella causa in concreto.
E’ ovvio che se la competenza è la giurisdizione in concreto, i titoli di competenza non sono competenza, né danno la competenza. Servono soltanto a cercare e determinare in concreto i criteri in base ai quali individuare, fra i diversi giudici, l’unico ed esclusivo giudice che ha la giurisdizione conferitagli dalla società per giudicare quella causa in concreto.
Tali criteri, per essere adatti ad un’attività giudiziaria che deve attuarsi nel Popolo di Dio, debbono non soltanto essere capaci di realizzare una efficiente suddivisione quantitativa della funzione stessa tra tutti i soggetti che vi partecipano, ma soprattutto debbono qualititativamente rapportarsi alla natura di una tale funzione, tendendo, come ogni altro momento della sua complessiva articolazione, a garantire ed a salvaguardare la ricerca della verità, che è la ragione dell’esistenza di un’attività giudiziaria nella Chiesa.
I criteri di competenza individuano quindi l’ambito nel quale, per una giusta ricerca della verità, ciascun soggetto che ne è investito può attuare la funzione giudiziaria. Identificando, attraverso tali criteri la sfera di esercizio della funzione, la competenza deve essere ritenuta, tra soggetti egualmente dotati del potere necessario, una identificazione - giustificata, nella necessaria ripartizione funzionale, dall’esigenza di tutelare convenientemente la giusta ricerca della verità in quel determinato ambito – della capacità, per sé, almeno tendenzialmente, esclusiva in rapporto ad ogni altro soggetto investito, di compiere atti processualmente necessari al giusto accertamento della realtà fattuale e giuridica.
2. Competenza del giudice: assoluta e relativa
Trattando di competenza e di titoli di competenza, occorre distinguere subito, per l’importanza massima che riveste la distinzione, tra competenza assoluta e competenza relativa, e conseguentemente tra titoli di competenza assoluta, e titoli di competenza relativa.
Si parte sempre dal concetto riportato sopra di competenza: cioè dalla giurisdizione in concreto. Se i limiti che determinano la concretezza della causa da attribuire ad un giudice e che provengono dalle persone, o dal territorio, o dall’oggetto, o dal rado di giudizio, sono così rigidamente stabiliti dalla legge che non esiste la possibilità di derogarvi validamente, né attraverso la volontà o consenso delle parti, a cui la legge nega questo diritto o facoltà, né attraverso la sanazione operata dallo stesso diritto, che si rifiuta di farlo per ragioni di bene pubblico superiore, la competenza positiva e conseguente incompetenza negativa è assoluta. Invece, se i limiti della concretezza stabiliti dalla legge, che si devono certamente osservare, non sono così rigidamente stabiliti che non possono essere oltrepassati validamente, o attraverso il consenso delle parti che non eccepiscono e, quindi, accettano l’incompetenza, o attraverso, sempre in ultima istanza, l’intervento del diritto stesso che, per motivi di bene pubblico, conferisce la giurisdizione o potestà giudiziale al giudice inizialmente incompetente, la competenza positiva, e conseguentemente l’incompetenza negativa è relativa.[6]
Effetto del carattere assoluto della competenza è che l’inosservanza delle norme comporta la nullità insanabile della sentenza e di tutto il processo, perché oggettivamente mancava un elemento essenziale: la giurisdizione o potestà giudiziale. Il giudice in realtà non era giudice perché carente in modo assoluto di potestà giudiziale. Ecco perché l’incompetenza assoluta deve essere sempre eccepita dalle parti in qualsiasi momento processuale (c.1469, § 1), e rilevata anche d’ufficio dal giudice (C.1461), e sempre, anche, se non eccepita dalle parti o rilevata anche d’ufficio dal giudice, l’eventuale sentenza sarà insanabilmente nulla (c.1620,1°).
La decisione favorevole alla competenza è poi suscettibile di essere appellata, essendo d’altra parte del tutto evidente il danno che può derivare dal proseguimento di un processo che potrebbe concludersi con una sentenza insanabilmente nulla. (c. 1460, § 2 CIC).
Invece, quando si tratta di incompetenza relativa, se l’incompetenza è riconosciuta dalle parti e dal giudice, deve essere eccepita prima della contestazione della lite, ma se per caso, non è eccepita dalle parti prima della contestazione della lite (c. 1459, § 2) o, se eccepita, non ammessa dal giudice (can. 1460 §2), ovvero non rilevata dal giudice prima della contestazione della lite, il diritto conferisce al giudice la potestà per giudicare quella causa in concreto,e, pertanto, la sentenza deve essere ritenuta valida per quello che riguarda la giurisdizione o potestà del giudice.
3. Titoli di competenza assoluta di primo grado
3.1. Riservati alla persona del Romano Pontefice
Spettano e sono riservate alla giudizio e alla persona del Romano Pontefice le seguenti cause:
Le cause di nullità matrimoniale di “ eos qui supremum tenent civitatis magistratum”(can. 1405, § 1, 1).
Si tratta delle cause di nullità del matrimonio contratto da una persona, uomo o donna, che assolutamente è titolare legittimo della Magistratura suprema di uno Stato, sovrano, con il titolo di re, imperatore, principe, presidente o qualsiasi altro equivalente. Il canone riguarda soltanto la persona fisica del Capo dello Stato ed il suo legittimo coniuge, esclusi i figli, le figlie, naturali o adottivi, i loro coniugi, i genitori ecc.[7]
Non è necessario che esercitino attualmente il potere o le funzioni di Capo di Stato; possono essere impediti, esiliati, purchè conservino ancora il titolo legittimo di Sovrano. Ma è necessario che siano attualmente Capi di Stato, non bastando lo ius ad rem, vale a dire che abbiano il diritto di successione per eredità, designazione, elezione.
E’ indifferente che il matrimonio, la cui nullità si presenta al giudice, sia stato celebrato quando l’uomo o la donna era già capo di Stato, o prima di diventarlo.[8]
E’ pure indifferente che il Capo di Stato sia uomo o donna, cattolico o acattolico, parte attrice o parte convenuta. Condizione essenziale è che il matrimonio, la cui nullità di domanda di essere dichiarata dal Romano Pontefice, rientri nelle cause matrimoniali che la Chiesa giudica per diritto proprio (cfr. can. 1401 e 1671).
Discutono gli autori sulla natura giuridica di questo canone, se cioè sia o no un privilegio, e, nel caso affermativo, se conveniva o meno conservarlo in un Codice canonico moderno. Evidentemente non si tratta di un privilegio, al quale, peraltro, il titolare non potrebbe rinunciare. Si tratta di una legge precettiva e normativa, come tante altre, data per ragioni particolari, che deve essere osservata sempre e da tutti, indipendentemente dal fatto che, possa essere favorevole o sfavorevole alle singole persone.
Altro oggetto di discussione, a proposito di questo canone, è la ragione o fondamento della norma: se cioè il canone intenda tutelare la dignità di queste persone, o la libertà dei giudici di fronte alle interferenze politiche, o di altro genere, delle stesse persone.
E’ fuor di dubbio che la ragione del canone sia la tutela della dignità non tanto della persona fisica, quanto di quella dell’ufficio o carica pubblica che ricoprono tale persone; evidentemente si vuole tutelare la dignità, il prestigio, l’autorità morale di queste persone affinchè non venga meno l’efficacia del loro ufficio pubblico, da svolgere in beneficio del bene comune della società civile o ecclesiale.

2. Le cause di nullità matrimoniale dei laici coniugati che eventualmente, nel tempo futuro potessero essere nominati Legati della Sede Apostolica (cfr. can. 1405, § 1, 3°).

3. Le cause di nullità matrimoniale introdotte da qualunque fedele presso il Romano Pontefice, ed accettate da lui a norma del can. 1417 (cfr. can. 1405, § 1, 4°).
Non si tratta delle cause introdotte presso i tribunali inferiori ordinari ed avocati a sé dal Romano Pontefice, che restano pure, dopo la comunicazione legittimamente fatta al giudice inferiore dell’avvenuta avocazione pontificia, di competenza assoluta del Romano Pontefice, ma delle cause che direttamente sono presentate ed accettate dal Romano Pontefice per essere giudicate da Lui in prima istanza (c.1417, §1).[9]
3.2 Riservati al Tribunale Apostolico della Rota Romana
E’ difficile immaginare o delineare, fuori del caso di commissione pontificia che rientra nella competenza assoluta del Romano Pontefice anteriormente esposta, una causa di nullità matrimoniale di primo grado riservata alla Rota Romana, e, come tale, di competenza assoluta di questo tribunale apostolico.
L’unico possibile caso, tra le cause riservate alla Rota Romana elencate nel § 3 del can. 1405, sarebbe la causa matrimoniale di una persona sposata che non avesse Superiore giuridico alcuno al di sotto del Romano Pontefice.[10]
4. Titoli di competenza assoluta di secondo grado
La dottrina, prima, e lo stesso Codice, poi, ammettono espressamente la così detta competenza funzionale, che in diritto canonico sarebbe meglio chiamare competenza per grado di giudizio (cfr. can. 1400).
Fondamento di detta competenza è, da una parte, la possibilità in quasi tutte le cause (cfr. can.1628) o la necessità per le cause di status personarum, di due istanze, almeno, perché la sentenza possa diventare esecutiva (cfr. can. 1644 e 1684), e dall’altra la necessità pure che il giudice di seconda o terza istanza sia distinto dal giudice dell’istanza inferiore, affinchè il processo di grado superiore sia valido (c.1447). Si determina così una competenza per grado di giudizio o di istanze del processo che corrisponde ai vari gradi di grado superiore che, a livello non apostolico, esercitano il loro ufficio dentro il territorio a loro assegnato.
Esiste perciò un titolo di competenza di grado, strutturata in conformità al grado della causa con il grado del giudice o tribunale, che è certamente assoluta (can. 1440). Alcuni autori ritengono che il principio è generale, ma che ammette delle eccezioni.[11] Le eccezioni al principio che vengono segnalate dagli autori non sono in realtà delle vere eccezioni, e trovano una spiegazione valida nel fatto che un tribunale materialmente unico può essere formalmente diverso, valide a dire. Lo stesso tribunale che è di secondo grado per alcune cause, può essere tribunale di primo grado per altre. Nei canoni 1438 e 1439 vengono strutturati diversi tribunali territoriali di secondo grado a carattere provinciale, interdiocesano o nazionale, e nel can. 1444, paragrafo 1, il tribunale apostolico universale di secondo grado, cioè la Rota Romana. Il titolo di competenza tra i diversi tribunali di secondo grado è relativo o concorrente. Pertanto, se le norme stabiliscono qual è il tribunale di secondo grado rispetto ad un determinato tribunale di primo grado, devono essere osservate rigorosamente, ma l’inosservanza delle medesime norme genera incompetenza relativa, no assoluta, come si deduce chiaramente dal can. 1632, § 1, che interpreta la volontà delle parti appellanti in base ai criteri di presunzioni.[12] Una tale incompetenza solo relativa, trova del resto per le altre istanza una sua conferma testuale nel c. 1632 CIC. Questa norma infatti, dopo aver stabilito nel suo primo paragrafo come in mancanza di una indicazione diversa, l’individuazione del giudice di secondo grado debba presumersi effettuata in base ai criteri stabiliti dai cc. 1438 e 1439, afferma nel suo secondo paragrafo che un gravame interposto a giudici d’appello diversi si risolve in favore del giudice di grado superiore solo se no n sia possibile applicare il principio della prevenzione, che, secondo quanto stabilisce il can. 1415 al quale il nostro canone fa un rinvio espresso, potendo aver luogo unicamente tra tribunali “aeque competentia” per ciò non può applicarsi quando si dia una condizione processualmente qualificabile quale incompetenza assoluta.
5. Titoli di competenza relativa
La legislazione posteriore al concilio Vaticano II, com’è noto, introdusse nuovi titoli di competenza per le cause di nullità matrimoniale, sia con norme particolari che generali. Infatti, ai fori del luogo dove è stato celebrato il matrimonio e del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta previsti dal codice piano-benedettino, sono stati aggiunti il foro dell’attore, il foro del tribunale che si riteneva essere «in meliore conditione quam quodlibet aliud ad causam tractandam», il foro della «commoratio non precaria» della parte convenuta e il foro delle «pleraeque probationes»[13]. Inoltre, si modificò la norma della perpetuatio iurisdictionis, prevedendo la possibilità di trasferire la causa, prima però della conclusio in causa, ad un altro tribunale «aeque competens, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis»[14].
Tale ampliamento, flessibilità e indeterminatezza dei criteri circa la competenza dei tribunali nelle cause matrimoniali comportò in molti ambienti ecclesiali non soltanto un affievolimento dell’importanza di rispettare i fori previsti dalle norme, ma anche il dubbio sull’opportunità di utilizzare la via giudiziaria piuttosto che l’amministrativa per dette cause. Questa situazione si riflesse nell’iter di elaborazione del nuovo codice. In sede di commissione codificatrice vi furono infatti, tra gli altri, i seguenti tentativi: includere il foro facilior causae instructio[15]; conservare il foro peregrinorum in Urbe, previsto dal can. 1562 del codice del 1917 e di cui, secondo la commissione, «non pauci abuti sunt ultimis temporibus et facile timeri potest abusus frequentiores fieri posse in posterum»[16]; abbandonare la via giudiziaria per decidere sulla validità del vincolo matrimoniale, soprattutto se le due parti chiedono la nullità; concedere alle conferenze episcopali la facoltà di determinare i criteri circa la competenza dei tribunali; ampliare l’ambito di applicazione della transazione e del giudizio arbitrale, logicamente, alle cause matrimoniali; sopprimere qualsiasi titolo che limitasse la competenza giudiziaria; infine, introdurre il foro mutui consensus. La commissione codificatrice dovette, quindi, difendere non soltanto i titoli di competenza nelle cause matrimoniali ma, in primo luogo, la sopravvivenza della via giudiziaria per decidere la validità del vincolo coniugale. Oltre a questo sforzo, la stessa commissione affrontò altri tentativi rivolti a sminuire le garanzie processuali delle cause di nullità matrimoniale, garanzie rivolte a facilitare l’accertamento della verità sulla validità del matrimonio impugnato, nel rispetto del favor matrimonii e del favor veritatis canonico. Come esempi dei summenzionati tentativi possono essere segnalate le seguenti proposte: eliminare la duplice sentenza conforme come requisito – tranne nel processo documentale – perché le parti possano contrarre un nuovo matrimonio[17]; consentire l’applicazione del processo contenzioso orale alle cause di nullità del matrimonio; accettare la possibilità del decreto di ratifica della prima sentenza pro nullitate, anche quando essa sia stata emessa in secondo od ulteriore grado di giudizio, il che non è permesso a norma del can. 1682 § 2; vietare la nova causae propositio, nell’ipotesi in cui una delle parti avesse già contratto un nuovo matrimonio sulla base di due sentenze conformi pro nullitate[18]. La commissione respinse tutti questi conati perché ritenuti contrari ai principi canonici del processo di nullità del matrimonio accennati – favor matrimonii e favor veritatis –.
Da questa sintesi concernente l’impegno del legislatore per proteggere la natura giudiziaria delle dichiarazioni di nullità del matrimonio e i rispettivi criteri di competenza giudiziaria, si evince che tali titoli sono ritenuti d’importanza fondamentale per il raggiungimento dello scopo di detti processi; vale a dire, al fine di garantire che le dichiarazioni sulla validità o sulla nullità del vincolo matrimoniale siano giuste, cioè rispecchino – con i limiti propri della capacità umana per arrivare alla conoscenza della verità – la realtà dell’esistenza o meno di tale vincolo. D’altra parte è anche evidente che è stata rifiutata esplicitamente dal legislatore universale la possibilità di permettere al legislatore particolare, ai giudici e alle parti la modificazione dei fori competenti. Questo atteggiamento di difesa dei titoli di competenza si palesa inoltre, ad es., nell’introduzione ex officio, di un secondo paragrafo al can. 1488, in cui, nel riconoscere l’esistenza di tribunali che decidono le cause favorabilius, si vieta la possibilità di rivolgersi ad essi quando non posseggano alcuno dei titoli tipificati dal can. 1673 e si prevedono sanzioni per gli avvocati responsabili di adire i tribunali incompetenti[19].
5.1. Il foro dell’attore
L’odierno Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi intervenne nel 1986 in difesa del rispetto dei requisiti sanciti dal codice per la validità del foro dell’attore. Il can. 1673, n. 3 prevede infatti, oltre la residenza delle due parti nel territorio della stessa Conferenza episcopale, il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, che deve essere sentita prima che questi dia o neghi il suo consenso. Questi requisiti condizionano la validità del foro dell’attore – non soltanto la liceità –, perché sono richiesti dalla legge adoperando la particella dummodo[20]. Cioè, senza l’ottemperanza di dette condizioni, non si potrà parlare di foro competente a questo titolo. Non mi sembra che possa invocarsi come ostacolo a questa interpretazione – largamente condivisa dalla canonistica, benché senza unanimità – i cann. 10 e 18. Il carattere irritante di una legge – che nel presente caso riguarda il titolo di competenza, non la sentenza – può essere infatti «espresso» in modo immediato – vedi, ad es., i cann. 20 e 135 § 2 – oppure mediato.
La fattispecie ora considerata rientra senza difficoltà nel secondo caso, poiché il consenso chiesto dai nn. 3 e 4 del can. 1673 – così come gli altri requisiti ivi indicati – è un elemento tipificante dei rispettivi titoli di competenza, allo stesso modo che, se il matrimonio fu celebrato nella diocesi A, il tribunale di una qualsivoglia diocesi B non potrà mai essere competente in base al forum contractus previsto dal can. 1673, n. 1; se ciò avvenisse il titolo, non la sentenza, sarebbe nullo. A tale conclusione induceva certamente la particella dummodo inclusa nei nn. 3 e 4 dello stesso canone – vedi anche quanto diciamo alla fine del § 4 e all’inizio del § 6 di questo studio –. Inoltre, la natura dell’elemento oggetto della risposta della PCIC – il consenso del vicario è un atto amministrativo – ammette l’invocazione del can. 39, per quanto riguarda la sua esigenza ad valorem.
Il motivo fondamentale che indusse il legislatore a stabilire l’obbligo del consenso del vicario giudiziale della parte convenuta è da ricercare nella volontà di garantire il diritto alla difesa. Contemporaneamente si cercò di non offrire alla parte convenuta un’arma per ostacolare il legittimo diritto dell’attore ad ottenere una dichiarazione giudiziaria sulla validità del proprio matrimonio. Perciò il codice chiede il consenso del vicario giudiziale e non della parte convenuta, la quale deve essere solo udita. In questo modo il vicario può valutare giustamente le difficoltà manifestate dalla parte convenuta per potersi difendere presso il tribunale della parte attrice, senza che esse condizionino necessariamente il consenso del vicario. Tuttavia, l’intento del legislatore potrebbe vanificarsi se il vicario giudiziale avesse delle difficoltà a sentire la parte convenuta, qualora questa si trovasse lontana dalla sede del vicario. Questa ipotesi si verifica abitualmente quando nel domicilio della parte convenuta non esiste il vicario giudiziale, perché il tribunale della diocesi è interdiocesano e ha la sua sede in un’altra diocesi. Questa è, appunto, la fattispecie contemplata dalla PCIC. Il problema è stato risolto con l’obbligo che la parte convenuta sia sentita dal vescovo diocesano del suo domicilio. Solo dopo aver udito il parere della parte convenuta – l’accertamento del suo rifiuto di manifestarsi al riguardo è un modo di rispondere –, il vescovo potrà consentire – o non – all’attribuzione della competenza al foro dell’attore.
5.2. Il «forum historicum»
Della stessa data della precedente è un’altra risposta della PCIC nella quale si escluse la possibilità di un foro con competenza «storica» – forum historicum lo abbiamo qualificato in altra sede –. Il dubbio posto alla PCIC contemplava la situazione di quel tribunale che, avendo iniziato a conoscere di una qualsiasi causa – avendone la competenza nel momento della presentazione del libello della domanda –, non decise il contraddittorio perché l’istanza andò in perenzione ovvero si rinunciò alla stessa. Posteriormente, una delle parti decide di introdurre nuovamente l’identico contraddittorio[21]. Se il tribunale presso il quale fu introdotta precedentemente la causa ora non è più competente – perché non si verificano le circostanze che prima gli conferivano la competenza –, sarà possibile rivolgersi comunque a questo tribunale – in virtù della competenza che ebbe ma non ha più –, cioè in virtù della sua competenza «storica»? La PCIC rispose negativamente a tale possibilità e indicò che l’attore dovrà adire il tribunale competente al momento della nuova domanda. Ci troviamo, quindi, con un ulteriore chiarimento tendente a proteggere l’esclusiva applicazione dei titoli legali di competenza. Benché il quesito posto alla PCIC sia generico, applicabile quindi ad ogni tipo di causa, non ci sembra azzardato pensare che la fattispecie motivante la dichiarazione sia stata quella dei processi di nullità matrimoniale.
b)La Segnatura Apostolica
Anche la Segnatura Apostolica ha partecipato all’opera di tutela dei titoli di competenza delle cause matrimoniali. La Segnatura, oltre al suo ordinario lavoro per la concessione della commissione e della proroga della competenza, ha pubblicato recentemente due dichiarazioni riguardanti la competenza nei processi matrimoniali, le quali dichiarazioni palesano una parte della sua doviziosa fatica di adempiere la funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia affidatagli dal legislatore per tutta la Chiesa[22].
5.3. Il foro «plerarumque probationum»
La prima dichiarazione della Segnatura Apostolica ha come oggetto il foro plerarumque probationum. La Segnatura indica per primo il carattere irritante delle condizioni poste dal codice: «In primis animadvertendum est tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, non esse forum iure competens, nisi reapse verificentur conditiones de quibus in can. 1673, 4º» (n. 1). Poi segnala che i detti requisiti devono essere interpretati in senso sostanziale, non meramente formale, sia per quanto riguarda la qualità delle prove – non soltanto la quantità – (n. 2), sia riguardo l’obbligo di sentire la parte convenuta e di valutare le sue difficoltà di difesa presso il tribunale invocato dall’attore (nn. 4 e 5).
La Segnatura sancisce inoltre (n. 3) che, in assenza del vicario giudiziale nella diocesi ove la parte convenuta ha il domicilio, compete al vescovo diocesano dare il consenso, applicando a questo foro la risposta della PCIC riguardante il foro dell’attore testé accennata. In quest’ultima precisazione la Segnatura agisce anche nell’ambito della sua competenza; indica infatti il modo di osservare una prescrizione legale quando questa – il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta – è impossibile – data l’inesistenza del tale vicario –. Ritengo legittimo l’intervento della Segnatura a norma dei canoni 31, 32 e 34; tuttavia la legittimità mi sembra ancora più evidente dopo la risposta della PCIC sul foro dell’attore, che certamente ha natura legale. Siccome il ricorso «ad locos parallelos» è un criterio ermeneutico sancito dal can. 17, la declaratio della Segnatura non fa altro quindi che pressius determinare modum in lege applicanda servandi, declarare legum praescripta atque evolvere et determinare rationes in iisdem exsequendis servandas intra fines suae competentia, a norma dei cann. 31 § 1 e 34 § 1, essendo i titoli di competenza delle cause di nullità del matrimonio istituti certamente collegati con il compito della Segnatura «ut iustitia in Ecclesia recte administretur»[23].
I quattro titoli di competenza relativa previsti nel can. 1673 (DC artt. 10-14) ed il foro della connessione e quello “rituale” (DC artt. 15 e 16)
Dopo aver considerato l’incompetenza assoluta soggettiva, materiale e funzionale (artt. 8 e 9), la DC dedica gli artt. 10-15 alla precisazione del sistema della competenza relativa dei cinque fori di tale natura previsti nel CIC (cann. 1673 e 1414; artt. 10-15). A questi titoli, la DC ne aggiunge un sesto, quello “rituale”.
La DC «riguarda solo i tribunali della Chiesa latina» (art. 1 § 1), ma l’Istruzione non avrebbe adempiuto alla sua funzione chiarificatrice se non avesse preso in considerazione che la mobilità umana implica che nei tribunali latini si introducano frequentemente cause di fedeli appartenenti alle Chiese orientali cattoliche e ortodosse. Questa realtà pastorale ha condotto la Segnatura Apostolica a “relativizzare” un sistema che dovrebbe essere di incompetenza assoluta dal momento che si tratta di due “ordinamenti” diversi, come precisa il can. 1 dei due Codici vigenti[24]. Com’è ben noto, la “proroga” della competenza è la concessione di una competenza al tribunale relativamente incompetente, mentre la “commissione” permette a un tribunale assolutamente incompetente di giudicare lecitamente e validamente. La concessione di ambedue presuppone una “dispensa” dalla legge processuale che il Papa ha riservato alla Segnatura Apostolica.[25]
Rispetto ai quattro titoli di competenza relativa previsti dal can. 1673, la DC recepisce i diversi interventi del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della Segnatura Apostolica che ho già avuto modo di prendere in considerazione in altra sede. In quell’occasione segnalai soltanto alcune questioni in ordine alle quali la DC offre elementi innovatori, provenienti soprattutto dalla giurisprudenza della Segnatura, dalle quali emerge che il foro della connessione, nelle cause di nullità del matrimonio, non può essere un “quinto” titolo, diverso dai quattro previsti nel can. 1673 (DC artt. 10-14).
La modifica attuata dalla DC alla natura irritante dei requisiti previsti dal CIC per la validità dei titoli di competenza relativa
L’incompetenza non cessa di essere tale, ancorché la sua natura sia soltanto relativa. La tutela di questa verità comporta molteplici conseguenze. Una di queste è comprendere che i titoli di competenza previsti sono al servizio della natura dichiarativa delle sentenze nelle cause di nullità del matrimonio.[26] Nelle cause di nullità del matrimonio non esiste il foro “convenzionale” («a motivo del contratto la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il contratto fu stipulato o dove deve essere adempiuto, a meno che le parti concordemente non abbiano scelto un altro tribunale»: can. 1411 § 1); per questo motivo preferisco non utilizzare l’espressione “foro del contratto” per le cause di nullità del matrimonio e impiegare invece la dizione “foro del luogo della celebrazione del matrimonio”. La parte attrice ha il diritto di scegliere il tribunale che preferisce tra i diversi che siano concorrentemente competenti (can. 1407 § 3), benché la DC non faccia menzione di tale diritto.
Altra conseguenza della protezione dei titoli di competenza relativa è la necessità di distinguere la validità della sentenza emessa da un tribunale relativamente incompetente dalla nullità del titolo di competenza, benché, come vedremo subito, la DC renda assai difficile che un tribunale possa dirsi incompetente nel momento di pronunciare la sua decisione definitiva (vide infra § 4.2). Se il matrimonio venne celebrato nella diocesi “A” ed il coniuge parte attrice presenta la domanda davanti al tribunale della diocesi “B” adducendo il primo dei fori indicati dalla legge («il tribunale del luogo in cui si celebrò il matrimonio») è evidente che l’assenza dell’elemento costitutivo di quello che è (scorrettamente) chiamato “foro del contratto” (la celebrazione del matrimonio in questa diocesi) rende “nullo” il titolo di competenza ex can. 124 § 1 e, pertanto, il tribunale sarà incompetente (salvo che tale tribunale “B” vanti uno degli altri tre titoli ordinari di competenza relativa), benché la sua futura sentenza definitiva non possa essere dichiarata nulla a motivo di tale incompetenza. Questa “nullità” del titolo di competenza ex can. 124 § 1 può darsi anche negli altri tre fori ordinari: perché la parte convenuta non ha né il domicilio né il quasi-domicilio nella diocesi in cui la parte attrice presenta la domanda, o perché nei fori “dell’attore” o “delle prove”, non sussistono i requisiti (sui quali non mi intrattengo) che la legge esige con un’espressione di natura “irritante”: «dummodo», «a condizione che» (cfr. can. 39).
Orbene, la DC, art. 13, sembra rinunciare al concetto di “nullità del titolo di competenza”, benché affermi nel § 1 che «il tribunale non può legittimamente procedere quando non si siano compiute le condizioni indicate» negli artt. 10 § 1, 3º e 4º, 13 §§ 2-5 e 14. Contro quanto stabilito dalla legge, il § 6, di fatto, afferma che «se le condizioni indicate nei §§ precedenti non possono essere osservate perché, malgrado una diligente indagine, si ignora dove risiede la parte convenuta, ciò deve risultare dagli atti». Benché l’eccezione sia molto puntuale, è sufficiente per convertire i requisiti previsti per la validità del foro in meri presupposti di legittimità, la cui illegittimità si produrrebbe soltanto se la condizione non rispettata “fosse possibile”. Anche in questa occasione la DC recepisce la giurisprudenza della Segnatura Apostolica ed il parere di Ochoa. Già nel 1973, la Segnatura aveva emesso un decreto particolare in base al quale, quando si ignora la residenza della parte convenuta, il foro “delle prove” (introdotto dall’art. 4 §§ 1 e 2 del m.p. Causas matrimoniales) poteva essere applicato senza il consenso dell’Ordinario del luogo della parte convenuta e, implicitamente, senza che il tribunale “delle prove” interrogasse la parte convenuta. La Segnatura riteneva che la facilità per istruire la causa nel foro “delle prove” rientrasse nell’“interesse pubblico”, laddove l’impossibilità di ottenere il consenso dell’Ordinario del luogo della residenza della parte convenuta può solo pregiudicare l’“interesse privato” di tale parte, ragion per cui deve prevalere l’“interesse pubblico”. In realtà, a lato della discutibile valutazione circa il fatto di considerare “privato” il diritto di difesa della parte convenuta, questa risposta della Segnatura affermava già la legittimità di un titolo di competenza a cui mancava un elemento richiesto ad validitatem dalla norma. Alcuni anni più tardi, sempre a proposito del foro “delle prove” già recepito nel Codice (can. 1673, 3º), Ochoa utilizza gli stessi argomenti per sostenere che questo titolo di competenza è applicabile anche quando non si possa ottenere il consenso del Vicario giudiziale della parte convenuta, il cui domicilio risulta ignoto[27].
A mio parere, il sistema di molteplicità dei fori competenti implica che, qualora non sia conosciuto il domicilio della parte convenuta (elemento integrante dei nn. 2, 3 e 4 del can. 1673), dovrà essere competente solo il tribunale del luogo in cui si celebrò il matrimonio (titolo che non può mai mancare). Qualora l’attore incontrasse serie difficoltà per introdurre la causa davanti a questo tribunale perché, per esempio, si sposò in Polonia ed ora vive negli Stati Uniti d’America, e non conoscesse il recapito della parte convenuta, non potrebbe ricorrere al foro dell’attore – perché si dovrebbe presumere che la parte convenuta risieda in un’altra conferenza episcopale (Polonia) –, né al foro delle prove perché non può ottenere il permesso del Vicario giudiziale della parte convenuta. Per tanto, si potrà solo chiedere la proroga della competenza alla Segnatura, la quale potrà valutare se il tribunale dell’attore è in condizioni di conoscere la verità, o se il favor matrimonii, esiga che la domanda sia introdotta davanti ad un altro tribunale, quello delle prove. Talvolta per questi motivi, nel 1989 e nel 1993, la Segnatura Apostolica, mediante una dichiarazione e un decreto generale esecutivo (cfr. cann. 31-33), sembrò recuperare il concetto di nullità del titolo di competenza indicando l’inesistenza del foro («non est forum iure competens») quando viene a mancare qualcuna delle condizioni previste ad validitatem dalla legge. La DC, tuttavia, ha recepito il ragionamento della Segnatura nella decisione del 1973.
6. L’accettazione formale nella DC della proroga della competenza attuata dalle parti
Ai due classici titoli di competenza dell’ordinamento canonico il CIC 1983 aggiunse il foro dell’attore, proveniente dalla legislazione particolare di alcune conferenze episcopali, ed il foro delle prove, già recepito nel m.p. Causas matrimoniales (art. 4 §§ 1 e 2). Lo scopo perseguito da parte del legislatore era quello di snellire i processi di nullità del matrimonio senza rinunciare al carattere dichiarativo degli stessi, procurando cioè che il tribunale competente fosse in condizioni di rispettare la verità circa la validità o la nullità del matrimonio, senza confondere tale realtà con quella del fallimento matrimoniale che è all’origine di tale richiesta. Com’è noto nella storia delle cause di nullità del matrimonio si sono sempre avute confusioni ed abusi. Lo dimostrano antichi concili, diversi testi del Corpus Iuris Canonici e del Concilio di Trento, nonché numerosi documenti dei papi, tra i quali si segnalano Benedetto XIV (non solo per la cost. ap. Dei miseratione, 3 novembre 1741), Paolo VI e Giovanni Paolo II[28]. Al desiderio di alcuni coniugi di conseguire la dichiarazione di nullità a qualsiasi “costo” si unisce l’esistenza di qualche tribunale con mentalità divorzista, come riconosce esplicitamente il can. 1488 § 2 quando si riferisce ai tribunali che giudicano le cause «in modo più favorevole» rispetto a quelli competenti e come hanno affermato tutti i Papi (da Pio XII a Benedetto XVI) nei loro discorsi alla Rota Romana. Il punto d’incontro tra queste tristi realtà si consegue facilmente presentando la domanda davanti ad uno di tali tribunali, i quali, se non rispettano la legge divina dell’indissolubilità, ancor meno lo faranno con quella processuale sui titoli di competenza. Dal momento che non è logico che il can. 1488 attribuisca ai patroni la violazione di una legge commessa principalmente dal tribunale, la DC, art. 110, ha alleggerito molto la formulazione della norma codiciale. D’altra parte, non è realistico pensare che, considerando la secolarizzazione dei cattolici, coloro che richiedono oggigiorno la nullità del matrimonio lo facciano quasi sempre per onesti motivi di coscienza e cercando la verità. Chi lavora nei tribunali della Chiesa ha purtroppo esperienza del fatto che continuano a persistere non pochi motivi per cercare di conseguire la nullità senza rispettare la verità: per potersi sposare con chi non lo farebbe prima della dichiarazione della Chiesa, per accontentare i familiari, le cui disposizioni ereditarie sarebbero meno favorevoli senza la celebrazione di un legittimo matrimonio canonico, per essere stimato come cattolico praticante in un contesto in cui un tale apprezzamento può avere conseguenze sociali, lavorative, politiche, ecc.
Per tutti questi motivi non sono rare le violazioni dei titoli di competenza, in particolare quando entrambi i coniugi desiderano la nullità o quando chi non la vuole non è interessato al giudizio della Chiesa e non si oppone alla richiesta della parte attrice, tutti casi abbastanza frequenti. Sin dall’antichità la prassi della Curia Romana ha ritenuto violazione del foro del quasi-domicilio della parte convenuta l’ottenimento di un quasi-domicilio al solo fine di poter presentare la domanda davanti al tribunale di una determinata diocesi perché, logicamente, si ritiene che giudicherà la causa «in modo più favorevole» rispetto agli altri tribunali competenti o perché gli risulterà più difficoltoso raccogliere prove a favore della validità del matrimonio. Di fatto, nel 1929, fu promulgata un’Istruzione relativa al foro del quasi-domicilio che poneva molte difficoltà per l’accettazione di questo titolo di competenza e prescriveva il frequente obbligo del tribunale adito di respingere la domanda in favore del foro del domicilio o del luogo della celebrazione del matrimonio. La PME dedicava l’art. 5 ad urgere l’applicazione di questa norma[29]. L’art. 4 del m.p. Causas matrimoniales modificò profondamente i criteri di attribuzione della competenza stabiliti nel CIC 1917 e confermati dalla PME. Il § 1, b) sostituì il foro del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta con quello della «commoratio non precaria» (residenza non precaria) della stessa parte. Il nuovo titolo suscitò numerose discussioni dottrinali circa il suo significato e la relativa prova, e produsse abusi simili (ma più estesi) a quelli che motivarono la promulgazione dell’Istruzione del 1929. Per rimediare a questa situazione il CIC 1983 è tornato alla terminologia precedente, benché la stessa Commissione codificatrice ritenesse che, con il concetto di quasi-domicilio del vigente can. 102 § 2, il titolo si acquistasse con maggior facilità rispetto a quello della «commoratio non precaria»[30]. La DC (art. 11 §§ 1 e 2) evidenzia che questo foro si presta a facili abusi, ma la norma si limita ad esigere la prova della reale esistenza del quasi-domicilio, senza che sia possibile respingere la domanda in tal caso, benché al tribunale risulti difficile istruire adeguatamente la causa senza dover ricorrere, praticamente per quasi tutte le prove, all’«ausilio giudiziale» (DC art. 29). Con tutta probabilità, la DC ha riconosciuto realisticamente che se i coniugi hanno “creato” il quasi-domicilio perché ritengono che un determinato tribunale giudicherà la causa «in modo più favorevole» (can. 1488 § 2) è inutile introdurre criteri restrittivi che tali giudici “benevoli” non riterranno applicabili alla causa. Il ragionamento serve per comprendere anche la rinuncia al concetto di invalidità del titolo di competenza cui ho fatto riferimento.
A partire dalla promulgazione delle citate norme processuali per gli Stati Uniti d’America (1970) e del m.p. Causas matrimoniales (1971) la Santa Sede ha emanato numerose disposizioni tendenti a tutelare il rispetto dei titoli di competenza per evitare la suddetta “fuga” di cause verso tribunali “favorevoli”[31]. Ho personalmente dedicato molte energie per far applicare quanto detto. Per tutelare la competenza dei tribunali così come la legge la prevede (soprattutto per agevolare la conoscenza della verità) è necessario che le parti ed i tribunali incompetenti non possano “autoprorogarsi” la competenza, cosa che richiede una dispensa dalla legge, istituto (la dispensa) che il can. 87 § 1 proibisce, in materia processuale, persino al vescovo diocesano (DC art. 1 § 3). Tale dispensa spetta solo al legislatore universale che l’ha affidata, in buona parte, alla Segnatura Apostolica, dicastero a cui spetta, in particolare, la concessione della competenza ai tribunali incompetenti: con la “proroga” se l’incompetenza è relativa, e con la “commissione” se è assoluta.
D’altra parte, poiché le fattispecie ora considerate riguardano l’incompetenza relativa, il foro illegittimo non influisce sulla validità della sentenza. Cercando di offrire un sistema coerente, proposi in diverse occasioni l’opportunità di includere i titoli di competenza territoriale nelle cause di nullità del matrimonio in prima istanza tra quelli che danno origine all’incompetenza assoluta, affinché fossero protetti con la comminatoria della nullità insanabile della sentenza. Questa modifica può essere attuata solo dal legislatore e, pertanto, eccedeva dall’ambito di un’Istruzione. Non è stata comunque questa difficoltà a condurre la DC a non recepire tale proposta. La DC insiste nel ribadire che la proroga compete alla Segnatura (artt. 10 § 4, 16 § 1, 2º, 24 § 1). La DC conferma tuttavia la proroga prodotta dall’accettazione della domanda da parte del tribunale incompetente e la non proposizione della «eccezione di incompetenza relativa prima della concordanza del dubbio», nel qual caso «il giudice acquisisce competenza ipso iure» (art. 10 § 3). Per tale motivo, potrebbe apparire “retorica” l’espressione finale di questa norma: «salvo però il can. 1457 § 1».
Tale canone prevede di fatto diverse sanzioni per «i giudici (...) che si dichiarano competenti senza alcun titolo giuridico che legittimi questa competenza, e giudicano e definiscono le cause». Mentre è evidente che l’accettazione della domanda e la citazione della parte convenuta non sanano l’incompetenza (art. 129), è altrettanto chiaro che tale sanazione interviene con la concordanza del dubbio e, pertanto, il tribunale sarà competente nel momento della decisione della causa. L’iniziale illegittimità resta in realtà sanata per volontà delle parti: di quella attrice, che liberamente presenta la domanda al giudice relativamente incompetente e di quella della parte convenuta (pubblica e privata) che non eccepisce l’incompetenza prima della concordanza del dubbio.


7. Il tribunale di prima istanza
Il vescovo diocesano, assieme al Romano Pontefice, è il giudice naturale, stricto sensu, della Chiesa[32]. Il fatto che l’ordinamento canonico preveda –a differenza degli ordinamenti civili– due “giudici naturali” ubbidisce a ragioni ecclesiologiche che sanciscono l’unitarietà e la completezza della potestà del Romano Pontefice e dei vescovi diocesani, e comporta che tutti i fedeli sono sottoposti a due diverse “giurisdizioni” il cui esercizio è garantito dal sistema canonico con il diritto dei fedeli di rivolgersi al Romano Pontefice in ogni momento della vertenza giudiziaria, il che non comporta il diritto di vedere accolta la loro richiesta in prima istanza ma sì di essere giudicati in appello dal tribunale apostolico.[33] Anche il sistema della molteplicità delle istanze e la determinazione dei tribunali di appello – e perfino l’erezione dei tribunali interdiocesani – evidenziano da una parte la dualità di giurisdizione tra due Ordinari propri, il pastore della propria circoscrizione e il Papa, e dall’altra la centralizzazione normativa in materia processuale in favore del Romano Pontefice[34].
Rimanendo nell’ambito della potestà dell’ufficio episcopale, sia il can. 391 che il 1419 segnalano che il vescovo può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, a norma del diritto. L’ordinario proprio –il vescovo diocesano ed i suoi equiparati– è dunque, nell’ambito della propria giurisdizione, giudice di tutte le controversie tranne l’eccezione prevista nel can. 1427 (sulla potestà da esercitare nelle controversie dei religiosi) e le riserve previste dalla legge.
L’art. 22 DC, dopo aver riportato nel § 1 il contenuto del can. 1419 § 1 (il vescovo è il giudice naturale), aggiunge:
“§ 2 Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente. § 3 Pertanto tutti i vescovi debbono costituire per la propria diocesi un tribunale diocesano[35] ”.
Non è difficile scorgere i motivi (di disponibilità di tempo e competenza tecnica, di evitare al vescovo penose situazioni che potrebbero rendere meno limpida la sua paternità spirituale nei confronti del suo gregge, ecc.) per i quali la legge predilige l’esercizio della potestà giudiziaria mediatamente, ma senza che il vescovo perda –a meno che le controversie riguardino diritti o beni temporali di una persona giuridica rappresentata dallo stesso vescovo [36]– la condizione di giudice che gli spetta per diritto divino .
Fuori dei casi previsti dalla legge in cui il vescovo deve dirimere personalmente alcune controversie[37], il Legislatore predilige l’esercizio mediato della giurisdizione. La ragione di tale predilezione, dicevamo, ubbidisce a logiche ragioni miranti ad un migliore esercizio della potestà giudiziale, ma non può costituire un invito a disinteressarsi dell’operato del proprio tribunale, come tenne a sottolineare Giovanni Paolo II nel suo ultimo Discorso rivolto alla Rota Romana, nel quale il Papa ricordò la diretta responsabilità dei vescovi nell’amministrazione della giustizia: “Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente “tecnica” della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr CIC, cann. 391, 1419, 1423 § 1)” [38].
Per rendere efficace dunque l’amministrazione della giustizia, l’art. 22 DC afferma esplicitamente (con una formulazione che solo implicitamente si trova nel Codice) che il vescovo deve costituire per la propria diocesi un tribunale. Il capitolo II del presente Titolo (negli artt. 38 e ss.) specifica quali sono i membri del tribunale (vicario o vicari giudiziali, giudici, altri ufficiali). Non ci soffermiamo dunque adesso sul contenuto di detti articoli; dovremo però fare alcune brevi precisazioni attinenti agli articoli che spetta a noi commentare. Dicevamo che i vicari e i giudici formano il tribunale del vescovo. Col termine “tribunale” può intendersi sia l’organo costituito per esercitare la funzione giudiziale (composto dai vicari e i giudici coadiuvati da altri ufficiali), sia il giudice o i giudici che giudicano la causa concreta, sia infine la sede dove questi esercitano la loro funzione. Negli articoli che ora commentiamo, “tribunale” è l’organo che esercita la potestà giudiziaria in nome del vescovo [39].
Sia l’art. 22 DC che il can. 1419 adoperano la stessa espressione per riferirsi al modo di esercitare la potestà giudiziaria: “Episcopus dioecesanus (...) iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios”, e ciò “ad normam iuris” (art. 22 DC) o “secundum canones qui sequuntur” (can. 1419 § 1).
Il tribunale è chiamato “diocesano”, in contrapposizione con i tribunali “apostolici”, che esercitano la giurisdizione in tutta la Chiesa a nome del Romano Pontefice. Alcuni autori si riferiscono a detta contrapposizione con altri binomi (tribunali universali e locali; superiori e inferiori; ordinari e apostolici…)[40]. L’istruzione DC predilige la denominazione “tribunale diocesano”. In ogni caso, “diocesano” è termine che va applicato analogamente anche ai tribunali di altre circoscrizioni ecclesiastiche diverse dalle diocesi ma il cui pastore gode della potestà giudiziaria propria dell’ufficio episcopale, in particolare i tribunali degli ordinariati militari e quelli delle prelature personali[41].
A ragione della gran varietà di tipologie rientranti entro quella usuale di “tribunale diocesano”,[42] riteniamo più preciso parlare di tribunali “periferici”, un termine che comprenderebbe tutti i tribunali di circoscrizioni ecclesiastiche nei quali la potestà non proviene esclusivamente da quella del Romano Pontefice come pastore universale della Chiesa. Va ricordato in questo senso che il Romano Pontefice ha costituito alcuni tribunali che non sono apostolici, ma periferici o diocesani perché eretti non in forza della potestà primaziale universale ma in quanto vescovo di Roma: questi tribunali sono i diversi tribunali che hanno la sede presso il Vicariato dell’Urbe: il tribunale ordinario della diocesi di Roma, il tribunale regionale del Lazio e il tribunale di appello del Vicariato[43].
Il rapporto tra il vescovo ed il suo tribunale muove da due punti fermi: da una parte, che spetta al vescovo la responsabilità dell’amministrazione della giustizia in diocesi, e dall’altra che i giudici godono di un ambito di autonomia insindacabile da parte del vescovo. Infatti, anche se i giudici formano un tribunale con il vescovo ed è in nome di costui che decidono le controversie come se fosse lo stesso vescovo ad emettere le sentenze –e per questo motivo le decisioni dei tribunali non sono appellabili davanti al proprio vescovo–, il vescovo non può vagliare né contestare il contenuto delle decisioni dei giudici, che sono ferme salva sempre la possibilità di impugnarle ad normam iuris.
L’art. 38 § 3 DC afferma in questo senso l’equilibrio che deve trovarsi tra la responsabilità del vescovo di vegliare per il corretto esercizio della potestà giudiziaria e l’autonomia dei giudici nell’adempiere la propria funzione: “Il vicario giudiziale, salvo quanto a lui spetta ex iure, in modo particolare la libertà nel pronunciare la sentenza, è tenuto a informare circa lo stato e l’attività del tribunale diocesano il vescovo, al quale spetta la vigilanza circa la retta amministrazione della giustizia nel tribunale”.[44]
Il rapporto tra il vescovo e il suo tribunale dunque differisce sia da quello che si dà tra le diverse istanze sia da quello che avviene nell’amministrazione: infatti, il vescovo non può modificare la decisione del tribunale (come invece può fare il superiore gerarchico, che può sostituirsi all’inferiore nell’ambito amministrativo: cfr. can. 1739), ma non può neanche emettere una decisione difforme a quella del suo tribunale, come può invece fare il tribunale dell’istanza superiore, poiché non può appellarsi la sentenza del tribunale –nemmeno quella del delegato– davanti al vescovo. Il rapporto tra vescovo e tribunale è dunque per certi versi di identità e per altri di indipendenza. La possibilità di imporre delle sanzioni ai giudici (1457 § 1) non modifica la sostanza della decisione, che può soltanto essere impugnata davanti al tribunale superiore competente, con l’appello, o dinanzi allo stesso tribunale di prima istanza, con la querela di nullità, quantunque sia possibile chiedere la sostituzione di qualche giudice del collegio (cfr. DC art. 274 § 1). Conseguenza dell’identità tra vescovo e tribunale è che entrambi hanno la stessa potestà: il tribunale può giudicare tutte le cause che lo stesso vescovo non abbia riservato a sé, salve sempre le eccezioni espressamente stabilite dalla legge: “le cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica” (can. 381 § 1). Per quanto riguarda le cause di nullità matrimoniale –oggetto dell’istruzione–, la riserva apostolica riguarda soltanto la dichiarazione di nullità del matrimonio di un capo di Stato, e delle persone direttamente sottomesse al Romano Pontefice, come sarebbe il caso del presidente laico di un’associazione internazionale di diritto pontificio[45].
Il vescovo potrebbe anche riservarsi alcune cause (in generale: tutte le cause di un certo tipo) o una causa concreta, che comunque dovrebbe trattare nel rispetto delle leggi processuali promulgate dal Romano Pontefice («ad normam iuris»: cann. 391 § 2 e 1419 § 1).
8. Il tribunale di prima istanza. In particolare, il tribunale interdiocesano
Rientra nel munus episcopale la sollecitudine per l’amministrazione di giustizia nel coetus fidelium affidato alla cura pastorale del vescovo, affinché tutti i fedeli possano vedere efficacemente protetti i propri diritti. Per questo motivo, il § 3 dell’art. 22, come abbiamo visto, sancisce che tutti i vescovi devono costituire un tribunale per la propria diocesi.
Certamente, le circostanze in cui si trovano i pastori variano molto da una regione all’altra. Non sempre il vescovo può contare su persone adeguatamente preparate, oppure la scarsità delle cause, le dimensioni della circoscrizione –forse ancora in formazione– o altri motivi rendono difficile la costituzione del tribunale diocesano.[46] In tali casi, non viene meno la responsabilità del vescovo riguardo all’amministrazione di giustizia e la difesa dei diritti dei fedeli; se non può costituire un proprio tribunale, deve in ogni caso determinare a quale tribunale si possono rivolgere i propri fedeli.
Il vescovo può scegliersi un tribunale di qualche circoscrizione vicina e chiedere alla Segnatura che proroghi la competenza di quest’ultimo (fattispecie questa della quale si occupa l’art. 24 DC), oppure –ed è la fattispecie contemplata nell’art. 23 DC riprendendo la previsione del can. 1423– può, insieme con altri vescovi, “con l’approvazione della Sede apostolica, costituire per le loro rispettive diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421”.
Prima della promulgazione del CIC 83[47], l’erezione di tali tribunali spettava alla Sede Apostolica. [48]
Dopo la promulgazione del Codice, la competenza per l’erezione è primariamente dei vescovi interessati, con l’approvazione della Segnatura, a norma dei cann. 1423 e 1439 («più vescovi diocesani possono concordemente, con l’approvazione della Sede Apostolica...») e 1445 § 3, 3º («spetta inoltre a questo supremo tribunale: ... promuovere e approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439»), nonché dell’art. 124, 4º della cost. ap. Pastor bonus («al medesimo compete anche di ... concedere l’approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l’erezione di tribunali interdiocesani»).
La prassi in vigore nella Segnatura è quella di lasciare l’iniziativa ai vescovi[49] (il che è tra l’altro conseguenza della dottrina conciliare circa la potestà episcopale), anche se –in forza del potere primaziale– non è da escludere che la Santa Sede li possa costituire motu proprio. L’art. 2 delle Norme del 1970 prevedeva l’intervento del Supremo Tribunale in due momenti: concedendo il nulla osta previo e approvando il decreto di erezione dei vescovi.
I tribunali interdiocesani possono essere eretti da parte di vescovi appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica, oppure a province diverse. E possono anche erigerli per tutte le cause oppure soltanto per alcune (ordinariamente, quelle matrimoniali). In quest’ultimo caso, i tribunali interdiocesani si affiancano ai tribunali diocesani ordinari competenti per il resto delle cause (i quali avranno i propri uffici giudiziari: vicario, giudici, ecc.). Tali possibilità, come vedremo, hanno delle conseguenze nella determinazione del tribunale di secondo grado.
Come accade nei rapporti tra il vescovo ed il suo tribunale, anche quando è stato eretto un tribunale interdiocesano, i singoli vescovi possono sempre giudicare qualsiasi causa –non riservata alla Santa Sede né al tribunale superiore ex can. 1419 § 2, ovviamente– personalmente o tramite un suo delegato. Il vescovo non può giudicare invece –nelle cause per le quali è stato eretto il tribunale interdiocesano– tramite il suo tribunale ordinario diocesano, poiché il suo tribunale ordinario è quello interdiocesano, a meno che non decida –il che può sempre farlo– di lasciare il tribunale interdiocesano e ricostituire quello diocesano[50].
In ogni caso, la potestà per l’erezione dei tribunali interdiocesani di prima istanza risiede nei vescovi diocesani: dopo l’entrata in vigore del Codice del 1983 è da considerarsi tolta la riserva pontificia, sempre per quanto riguarda la prima istanza.[51]
L’art. 23 contiene nel § 2 una previsione che non ha un precedente esplicito nel Codice, ma risponde a una norma di buon governo pastorale e alla prassi di numerose diocesi: nel caso in cui il tribunale interdiocesano sia stato eretto per conoscere la generalità delle cause –il che è la prassi abituale e prediletta dalla Segnatura Apostolica– “ciascun vescovo può istituire nella propria diocesi una sezione istruttoria, con uno o più uditori e un notaio per la raccolta delle prove e la notificazione degli atti”[52].
Tali sezioni, anche se istituite dai rispettivi vescovi, fanno propriamente parte del tribunale interdiocesano (che è il tribunale dei singoli vescovi che hanno costituito il tribunale), il quale logicamente fornirebbe agli addetti della sezione istruttoria le necessarie indicazioni per espletare correttamente il loro compito. L’art. 23 § 2 segnala che conteranno uno o più uditori (cfr. can. 1428 e art. 50 DC) e (almeno) un notaio (can. 1437 e art. 62 DC); inoltre, è conveniente che conti anche uno o più difensori del vincolo (can. 1432 e art. 53 DC). In dette sezioni si realizza soltanto l’istruzione della causa “secondo il mandato del giudice”, e cioè a norma dell’art. 50 § 3 DC e del can. 1428 § 3 l’uditore può “solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può, inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l’esercizio delle sue funzioni”.
Nel caso in cui il tribunale interdiocesano è costituito per conoscere soltanto di un tipo di cause, tale ausilio istruttorio verrà ordinariamente espletato dal tribunale che necessariamente avrà dovuto erigere il vescovo per conoscere delle altre cause.
9. Proroga di competenza
L’art. 24 DC contiene anche due precisazioni riguardanti l’esercizio della potestà giudiziaria episcopale. Da una parte, la proroga di competenza e dall’altra la specificazione del vescovo moderatore.
Vediamo in primo luogo la proroga di competenza prevista dal § 1. In esso si segnala che “se non è in alcun modo possibile costituire un tribunale diocesano o interdiocesano, il vescovo diocesano si rivolga alla Segnatura apostolica per la proroga della competenza a favore di un tribunale limitrofo, col consenso del vescovo moderatore di tale tribunale”.
Tale fattispecie, che permette a due vescovi di affidare le proprie cause allo stesso tribunale, è diversa dal tribunale interdiocesano; è semplicemente la conseguenza della persistenza del dovere del vescovo di vegliare affinché i propri sudditi abbiano un tribunale al quale affidare la difesa dei propri diritti.[53]
L’art. 24 che ora commentiamo poggia sull’impossibilità del vescovo di esercitare la sua potestà fuori della propria giurisdizione. Infatti, il vescovo diocesano può dare una delega –di giurisdizione o di competenza– soltanto nell’ambito della sua circoscrizione. Vi sono due tipi di delegazione: da una parte, quella fatta a chi non ha la giurisdizione; e, dall’altra, quella fatta a chi ha giurisdizione ma è incompetente, con incompetenza assoluta o relativa (tramite la commissione o la proroga di competenza, rispettivamente). Il vescovo può sempre dare quel primo tipo di delega. Ma rispetto al secondo (quello col quale cioè dà la commissione o la proroga) può dare soltanto la commissione al suo tribunale, che era diventato assolutamente incompetente per via di una riserva fatta dallo stesso vescovo. (Non può prorogare la competenza del suo tribunale vicario poiché la competenza di quest’ultimo coincide con quella del vescovo o, se differisce, è perché c’è stata la riserva, e dunque ci vuole la commissione e non la proroga.) Il vescovo non può mai concedere competenza a un tribunale di un altro vescovo –pur contando con l’assenso di quest’ultimo– giacché in tal caso il tribunale ad quem sarebbe delegato del vescovo a quo, il quale eserciterebbe la giurisdizione extra territorium (contro il can. 1469; artt. 32 e 85 DC). Del resto, il vescovo ad quem non può conferire alcuna competenza al suo tribunale, poiché –appartenendo tale competenza al vescovo a quo– lui è incompetente, anche se relativamente.
Non sono mancati degli interventi della Segnatura tendenti a vietare il deferimento delle cause fatto da un vescovo verso il tribunale di un’altra circoscrizione –pur contando con l’assenso del vescovo ad quem–, senza aver ottenuto la proroga di competenza da parte della Segnatura Apostolica: «nullus Episcopus potestatem habet concedendi alii tribunali facultatem pertractandi quandam causam; unius enim Signaturae Apostolicae est tribunalium competentiam prorogare (cfr. can. 1445 § 3, 2º)»[54].
Il tribunale la cui competenza viene prorogata sarà logicamente “limitrofo”, o almeno vicino, alla circoscrizione che si beneficerà di detta proroga. Può trattarsi del tribunale di una diocesi vicina o di un tribunale interdiocesano. Per ottenere la proroga della Segnatura, conclude questo § 1, si deve ottenere il “consenso del vescovo moderatore di tale tribunale”.
La Segnatura concede commissioni di competenza sia in favore di tribunali periferici che –fino al 1994, data delle nuove Norme della Rota che permettono al Decano di avocare una causa in prima istanza– in favore della Rota Romana affinché possa giudicare in primo grado delle cause non riservate né avocate. Altre fattispecie di commissioni sono quelle concesse –per un periodo di tempo o per singole cause, e anche generali, contando con la conformità ad casum del Romano Pontefice per le fattispecie più rilevanti[55]– a tribunali d’appello affinché possano giudicare in primo grado; a tribunali di prima istanza o di seconda diversi dai previsti, perché possano ricevere degli appelli; oppure a qualsiasi tribunale, affinché possa giudicare in terza istanza. La proroga o la commissione si concede dopo aver ottenuto l’accordo delle parti; e, in tali casi, l’appello va proposto al tribunale di secondo grado di quello che ha ottenuto la commissione o la proroga, e non di quello che ha perso la competenza in forza della proroga o della commissione.
10. I tribunali di seconda istanza
L’istruzione raduna in un solo articolo il contenuto dei canoni 1438 e 1439, nei quali si sancisce il modo di determinare la competenza funzionale per ragione del grado dell’istanza. Tale competenza, come ha sottolineato l’art. 9, è di natura assoluta[56].
La competenza funzionale, a differenza degli altri tipi di competenza assoluta, poggia sulla dinamicità propria del processo canonico: non è determinata a priori a seconda di criteri statici (materiali, personali, del rito), ma viene concretizzata lungo la vita del processo. Vi è una dimensione verticale che si manifesta nell’articolazione del processo in diverse istanze e che condiziona la competenza funzionale. Secondo i criteri che reggono detta competenza verticale, alcuni tribunali che prima dell’inizio dell’istanza erano competenti diventano incompetenti dopo la citazione; e viceversa, alcuni tribunali incompetenti (perfino assolutamente competenti) diventano competenti per giudicare in un’ulteriore istanza. L’art. 25 segnala i criteri stabiliti per articolare il rapporto tra le diverse istanze di giudizio e il modo con cui vengono intesi i criteri di detta competenza funzionale verticale[57].
L’esistenza di un’articolazione in diverse istanze proviene dalla configurazione propria del sistema processuale canonico, strutturato dinamicamente e progressivamente –accogliendo simili soluzioni presenti nell’ambito secolare– intorno ad un’istanza multipla, dimodoché la molteplicità delle istanze è uno dei principi costitutivi del processo canonico. Anche se il CIC 17 non conteneva una norma che esplicitamente dichiarasse l’incompetenza assoluta per ragione dell’istanza, la dottrina canonistica concluse l’obbligatorietà dell’incompetenza funzionale ex natura rei. Tale principio infine acquisisce particolare rilevanza nelle cause di nullità del matrimonio in forza dell’esigenza della doppia sentenza conforme.[58]
L’art. 25 propone il contenuto dei canoni 1438 e 1439, i quali stabiliscono dei criteri tassativi per determinare il tribunale competente in secondo grado, come esplicitamente sancisce il can. 1440 riproposto dagli artt. 9 e 17 DC. Se nel momento di appellare le parti non determinano davanti a quale tribunale si presenta l’appello, si ritiene fatto a norma di questi canoni (cfr. can. 1632 § 1, art. 283 § 1 DC).
Prima di segnalare i criteri di determinazione del tribunale d’appello, l’art. 25 anticipa la competenza della Rota come tribunale universale d’appello (e altre eventuali facoltà concesse dalla Sede Apostolica) su cui tornerà l’art. 27, similmente a come fa il can. 1438: “firmo praescripto can. 1444 § 1, 1”.
Veniamo dunque ai criteri dell’art. 25. Il primo numero, sulla scia di quanto stabilito dal can. 1594 § 1 CIC 17, determina che gli appelli contro le sentenze del tribunale della diocesi suffraganea (cfr. can. 1419) vengono rivolti al tribunale del metropolita. In questo modo, il tribunale del metropolita che riceve l’appello è lo stesso tribunale che conosce in prima istanza delle cause sorte nell’àmbito dell’arcidiocesi.
Per tale motivo, poiché non riceve l’appello un tribunale autonomo ma lo stesso organo che funge da tribunale di prima istanza in alcuni casi e di seconda in altri, le cause conosciute in primo grado dal tribunale metropolitano devono essere giudicate in secondo grado da un altro tribunale. È quanto prevede il n. 2º dell’art. 25, similmente al can. 1438, 2: «nelle cause trattate in prima istanza davanti al tribunale metropolitano, si appella al tribunale che lo stesso metropolita, con l’approvazione della sede apostolica, ha designato stabilmente». Spetta concedere tale approvazione alla Segnatura Apostolica (come si determina nell’art. 124, 4º della cost. ap. Pastor bonus), che agisce in questo caso come «Congregazione della Giustizia». Fino al 1988, a meno che ci fossero dei tribunali interdiocesani, concedevano quest’approvazione le Congregazioni dei vescovi, delle chiese orientali o di Propaganda Fide[59]. Di solito, viene designato come tribunale stabile d’appello il tribunale di un’altra diocesi metropolitana, oppure quello di qualche diocesi suffraganea della stessa provincia o qualche tribunale interdiocesano. E comunque prima di concedere l’approvazione, la Segnatura accerta la conformità da parte del vescovo il cui tribunale il metropolita intende designare.
La regola del can. 1438, 2º (art. 25, 2 DC) inoltre va tenuta presente anche con riferimento ai tribunali d’appello dei tribunali degli Arcivescovi che non hanno diocesi suffraganee, così come degli Ordinari locali immediatamente soggetti alla Sede Apostolica. In tali casi, il can. 1594 § 3 CIC 17 prevedeva come tribunale d’appello il metropolita del quale trattava nel can. 285 CIC 17. Il decreto Christus Dominus n. 40 soppresse pro regula le diocesi direttamente soggette alla Sede Apostolica; il motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 4 sollecitò alle Conferenze Episcopali che venisse applicata tale previsione che, infine, è stata accolta nel can. 431 («d’ora in avanti, non vi siano di regola diocesi esenti»: § 2). Di conseguenza, nella fase di revisione del can. 1594 CIC 17, venne evitato ogni riferimento a tale fattispecie, «cum in novo Codice figura Metropolitae sine suffraganeis suppressa erit et non amplius erunt Episcopi dioecesani immediate Sedi Apostolicae subiecti».[60] Comunque, tale regola, non essendo assoluta, ammette delle eccezioni; in tal caso, spetterà alla Segnatura Apostolica l’approvazione del tribunale d’appello, con una procedura simile a quella seguita per i tribunali metropolitani.
Anche per determinare il tribunale d’appello che corrisponde a quello delle circoscrizioni personali viene invocato il can. 1438, 2º. Se l’ordinariato militare non ha un’organizzazione giudiziaria all’interno della circoscrizione, è competente in primo grado il tribunale della diocesi dove ha la sede la curia dell’ordinariato; in tal caso, il tribunale d’appello viene determinato negli statuti. Se altrimenti c’è un tribunale proprio dell’ordinariato, gli appelli vengono inviati al tribunale che lo stesso Ordinario abbia designato stabilmente con l’approvazione della Sede Apostolica –tramite la Segnatura Apostolica: art. 124 PB–, come determina l’art. XIV della cost. ap. Spirituali militum curae, con remissione al can. 1438, 2º.
In attenzione alla necessità di appellare le decisioni di un tribunale diocesano presso un tribunale esterno alla diocesi, non esistono più dei tribunali di prima istanza inferiori al vescovo le cui sentenze verrebbero appellate davanti al tribunale diocesano. Diverso è il caso del tribunale delegato, qualora il vescovo lo abbia costituito; tale tribunale infatti non è inferiore a quello ordinario della diocesi, ma –come quest’ultimo– forma un unico tribunale col vescovo, dimodoché la potestà giudiziale del vescovo si «esaurisce» con la sentenza da lui emessa o dal suo tribunale, vicario o delegato (cfr. can. 1419 § 1). Il CCEO contiene al riguardo una norma che esplicita quanto detto: «Dal delegato non si dà appello al delegante, ma al suo immediato superiore, a meno che il delegante non sia la stessa Sede Apostolica» (can. 1312 CCEO). Di conseguenza, l’appello deve essere rivolto –sia che abbia giudicato il vescovo personalmente, sia che lo abbia fatto un tribunale ordinario o uno delegato– al tribunale superiore, secondo le regole dei cann. che stiamo considerando.
I nn. 3-4 dell’art. 25 propongono la normativa riguardante i tribunali interdiocesani di seconda istanza contenuta nei §§ 1-2 del can. 1439. Questo canone considera obbligatoria l’erezione di tribunali interdiocesani di appello in alcuni casi e facoltativa in altri. Infatti, da una parte il § 1 (n. 3 dell’art. 25) prende in considerazione tre possibilità. In primo luogo, che sia stato eretto un tribunale interdiocesano di prima istanza per diverse diocesi della stessa provincia ecclesiastica –tutte le diocesi della provincia o soltanto alcune–, esclusa l’arcidiocesi; in tal caso, è tribunale d’appello quello metropolitano, poiché a lui spetterebbe ricevere gli appelli di ognuna delle diocesi. In secondo luogo, se tra le diocesi appartenenti alla stessa provincia che hanno messo in piedi il tribunale interdiocesano di primo grado si trova anche la diocesi metropolitana, riceve l’appello il tribunale che la conferenza episcopale abbia stabilmente determinato con l’approvazione della Sede Apostolica. Non vi è dunque –a differenza di quanto previsto nel can. 1438 e nel n. 2 di questo art. 25– alcun tribunale stabilito dal metropolitano, o da lui con i suffraganei, ma vi dev’essere una designazione fatta dalla conferenza episcopale. La stessa soluzione si segue se del tribunale interdiocesano di primo grado fanno parte diocesi di diverse provincie, ci siano o meno delle diocesi metropolitane.
Come regola generale dunque quando in prima istanza ha conosciuto un tribunale interdiocesano che abbraccia diocesi di diverse provincie o dove vi si trovi un metropolitano, la conferenza episcopale deve costituire un tribunale interdiocesano di seconda istanza, con l’approvazione della Segnatura Apostolica[61].
«Praeter casus de quibus in n. 3» appena visti, d’altra parte, il n. 4 del presente art. (seguendo il § 2 del can. 1439) stabilisce che la conferenza episcopale può costituire, sempre con l’approvazione della Segnatura Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza. Nei due casi, può trattarsi di un tribunale eretto ad hoc, oppure di un altro tribunale interdiocesano del territorio della conferenza episcopale o di un tribunale locale già costituiti e funzionanti per altre cause. Il tribunale interdiocesano di seconda istanza dunque –secondo il n. 3– si deve costituire se c’è un tribunale interdiocesano di prima istanza per diocesi di diverse provincie o che includa una metropolitana. Oltre quei casi, la conferenza episcopale può costituire uno o vari tribunali. In tali casi di costituzione facoltativa, si avrà un foro concorrente tra questo tribunale della conferenza episcopale –che potrebbe anche essere di sola seconda istanza, se non si sceglie un altro tribunale già esistente– ed il tribunale del metropolitano o gli altri tribunali interdiocesani di costituzione obbligatoria del § 1. Il conflitto si risolve secondo i criteri della prevenzione, a norma del can. 1415 (cfr. can. 1632 § 2; artt. 18 e 283 § 2 DC).
La possibilità del n. 4 (stabilita dal § 2 del can. 1439) interessa in un certo senso i metropoliti, che sarebbero competenti per ricevere gli appelli delle diocesi in questione ex can. 1438. Ciò provocò, durante i lavori di revisione del Codice, alcune reticenze nel riscontrare un diverso fondamento all’erezione dei tribunali interdiocesani di diverso grado. A norma del can. 1423, dove l’iniziativa chiaramente spetta ai vescovi, non vi è alcuna competenza della conferenza episcopale; invece, nei tribunali del can. 1439 la conferenza episcopale eserciterebbe una competenza che spetterebbe anche ai metropoliti. Del resto, nei primi schemi non si menzionava l’approvazione della Santa Sede; per cui, interrogati da un consultore circa la potestà d’erezione delle conferenze episcopali, i membri del coetus di revisione conclusero al riguardo che le conferenze esercitavano tale potestà proprio «iure Codicis, qui a Summo Pontifice promulgabitur»[62]. Comunque, posteriormente si aggiunse la clausola probante Sede Apostolica, che non si trova nello schema del 1976. In ogni caso, mentre la potestà del tribunale interdiocesano di prima istanza proviene dai vescovi che lo erigono –e non dall’approvazione della Segnatura–, la potestà di quelli di secondo grado proviene dal Romano Pontefice, come in ogni giudizio d’appello.
Come abbiamo detto, il tribunale interdiocesano di prima istanza può erigersi per tutte le cause oppure soltanto per un tipo di cause. Nel secondo caso, l’incompetenza (ratione materiae) sulle altre cause escluse è assoluta (DC art. art. 9 § 2). I tribunali di seconda istanza giudicheranno anche dello stesso genere di cause per le quali fu eretto il tribunale di primo grado. Ma può darsi che un tribunale interdiocesano di primo grado che fu costituito per esempio per conoscere soltanto delle cause matrimoniali invii le sue decisioni in grado d’appello ad un tribunale interdiocesano di seconda istanza eretto per giudicare ogni tipo di cause; contro le cause non matrimoniali giudicate in primo grado dal tribunale diocesano si proporrà l’appello non a questo tribunale interdiocesano di secondo grado ma al tribunale da designare secondo i criteri dell’art. 25. Come abbiamo ipotizzato, se un vescovo italiano decidesse di affidare le cause matrimoniali al suo tribunale diocesano, si proporrebbe l’appello al tribunale determinato secondo le regole dell’art. 25, e non a quello che spetterebbe secondo il Qua cura.
3.1. Portata della competenza funzionale sottostante ai criteri dell’art. 25
La competenza verticale della quale parlavamo precedentemente, fa sì che una volta determinato il giudice con competenza oggettiva e territoriale che deve giudicare in prima istanza, vengano anche determinati automaticamente –salva sempre la possibilità di trovare dei fori concorrenti, in alcuni casi ben determinati, come abbiamo visto– gli organi giurisdizionali competenti nelle ulteriori istanze. Una volta iniziata cioè la prima istanza (e scelto il tribunale competente secondo i criteri del can. 1673 proposti nell’art. 10 DC) viene anche fissata la linea gerarchica per le ulteriori istanze dai criteri dei cann. 1438-1439 (art. 25 DC), la cui violazione provoca l’incompetenza assoluta del tribunale e conseguentemente la nullità insanabile della sentenza emessa. Questa è l’interpretazione che sembra desumersi dal can. 1440, una delle novità della codificazione del 1983: «se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l’incompetenza del giudice è assoluta».
Nella Chiesa dunque c’è una centralizzazione totale rispetto alla seconda o ulteriori istanze: innanzitutto, perché tutti i tribunali d’appello ricevono la loro competenza sui tribunali di prima istanza da parte del Romano Pontefice –proprio tramite le previsioni codiciali, in specie i cann. 1438-1439 menzionati–; ma anche sia perché la Rota Romana è tribunale universale d’appello sia perché tutti i fedeli possono rivolgersi al Romano Pontefice in qualsiasi fase del contraddittorio.
La prima conseguenza dell’applicazione del can. 1440 è l’incompetenza assoluta di qualsiasi tribunale per giudicare in un grado diverso di quello che gli corrisponde. Come dicevamo precedentemente, la nullità assoluta che tale incompetenza recherebbe alla sentenza di secondo grado emessa da un tribunale di primo grado fa sì che le parti possano presentare eccezione d’incompetenza e che il giudice debba dichiararsi incompetente in qualsiasi fase del processo (cfr. cann. 1459 e 1461). Inoltre, la natura assoluta dell’incompetenza vieta anche la proposizione di una causa nella stessa istanza (prima o seconda) nella quale è già stata giudicata o è scaturita la perpetuatio iurisdictionis in seguito alla citazione (cfr. can. 1512, 2), a difesa del principio ne bis in idem[63].
Ma tale incompetenza non si limita a vietare ai tribunali di primo grado di conoscere in istanze superiori. Si riferisce anche ai tribunali superiori, che non possono giudicare delle cause per le quali sono competenti i tribunali inferiori. Per tale motivo, anche la Rota Romana è assolutamente incompetente per giudicare in primo grado –fuori dai casi matrimoniali ad essa affidati dal Romano Pontefice: cfr. art. 8 DC, can. 1405 § 1– e deve chiedere la commissione di competenza anziché la semplice proroga, tranne nella fattispecie prevista dall’art. 52 delle Normae Tribunalis Romanae Rotae del 18 aprile 1994, dove si prevede tra le facoltà del Decano della Rota quella di avocare una causa in prima istanza «quoties peculiaria adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant»[64]. Dopo il rescritto del 21 maggio 1997, il Decano può avocare tali cause in prima istanza non soltanto auditis duobus antiquioribus Auditoribus –come stabilisce l’art. 52 delle Norme del 1994– «ma anche a sua discrezione su semplice richiesta del Turno».
Ma inoltre, secondo l’interpretazione che riteniamo più giusta, non basta che chi giudichi in secondo grado sia un tribunale di seconda istanza. Dev’esserlo, sottolinea il can. 1440, «a norma dei cann. 1438 e 1439»: dev’essere cioè tribunale di secondo grado per chi ha giudicato precedentemente, secondo i criteri stabiliti in quei canoni. In questo modo, si ha l’incompetenza assoluta funzionale non soltanto quando il tribunale non sia in alcun modo o caso tribunale di secondo grado, ma anche quando pur essendo di secondo grado per alcuni tribunali di prima istanza, non lo è per il concreto tribunale che ha emanato la sentenza di primo grado.
Per alcuni autori invece –e tale sembra essere anche la prassi della Segnatura Apostolica[65]– l’incompetenza assoluta funzionale si riferirebbe soltanto al grado di tribunale. Secondo tale impostazione, un tribunale di primo grado non può mai giudicare in seconda istanza, ma il tribunale d’appello che giudica in secondo grado senza attenersi alle regole dei cann. 1438-1439 sarebbe soltanto relativamente incompetente. Di conseguenza, la previsione dell’art. 283 § 1 (“si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali appellationis, de quo in art. 25 [cf. can. 1632, § 1])” sarebbe soltanto indicativa.
Tale opinione si basa principalmente sulla possibilità prevista dall’art. 283 (can. 1632) in questione: se si può scegliere tra diversi tribunali per proporre l’appello, vuol dire che ci sono diversi tribunali ugualmente competenti. Ma a nostro avviso la concorrenza in secondo grado di giudizio si può presentare soltanto tra il tribunale che risulti dall’applicazione dell’art. 25 DC (e tra questi, quando la Conferenza Episcopale abbia eretto i tribunali interdiocesani del can. 1439 § 2) e la Rota Romana –o quella della Nunziatura spagnola–; possibilità del resto prevista nello stesso canone 1438. Infatti, la perpetuatio iurisdictionis che scaturisce dalla citazione legittima ed è alla base dell’istituto della prevenzione non avviene quando chi cita è un tribunale incompetente (assolutamente o relativamente): «Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa ... la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l’azione» (can. 1512, 2º). Del resto, sarebbe fuorviante che un canone (il 1632) prendesse in considerazione una fattispecie del genere: che le parti si rivolgano ad un tribunale incompetente, seppure relativamente.
Di conseguenza, riteniamo che in secondo grado non esistono dei criteri territoriali, tranne per quel che riguarda i tribunali interdiocesani facoltativi menzionati; e dunque poiché non basta essere tribunale di seconda istanza ma dev’esserlo rispetto a quello di primo grado, se un tribunale di secondo grado non è competente secondo i criteri dell’art. 25 DC (cioè dei cann. 1438-1439) la sua incompetenza dovrebbe essere assoluta (e l’eventuale decisione, insanabilmente nulla). Cioè, se non si indica un tribunale davanti al quale si propone l’appello, si presume fatto presso il tribunale competente secondo i criteri visti; altrimenti, se viene indicato un tribunale diverso sarà assolutamente incompetente e per poter emanare una sentenza valida dovrà ottenere la commissione di competenza.
Altri motivi addotti a sostegno della tesi contraria a quella da noi sostenuta si possono ricondurre ai seguenti: in primo luogo, perché appare illogico che l’incompetenza fra i tribunali di seconda istanza sia assoluta mentre è relativa tra quelli di primo grado. In secondo luogo, perché l’interpretazione letterale del can. 1440 escluderebbe dall’incompetenza assoluta ratione gradus sia i tribunali di terza o ulteriore istanza sia quelli di seconda non eretti a norma dei cann. 1438-1439. In terzo luogo, perché l’art. 124, 3º della cost. ap. Pastor bonus denomina proroga –istituto che riguarda soltanto l’incompetenza relativa– la modifica della competenza dei tribunali inferiori affidata alla Segnatura. In quarto luogo, perché l’affidamento di cause a tribunali di secondo grado incompetenti avviene principalmente nelle chiese meno organizzate, ad esempio, nei territori di missione. E infine perché chiesto nel 1986 il parere a due eminenti processualisti, esclusero che l’incompetenza in seconda istanza fra tribunali di secondo grado fosse assoluta.
In realtà, come segnala Llobell, tali motivi, espressi dopo la promulgazione del Codice e prima della pubblicazione di DC, sembravano voler fondare più una soluzione di iure condendo e una prassi seguita nella Segnatura che un’interpretazione della norma vigente. A questo punto possiamo chiederci se l’istruzione Dignitas connubii ha inteso sancire la portata dell’incompetenza funzionale ratione gradus in un senso o nell’altro. Il presente art. 25 non aggiunge alcunché, mentre l’art. 9 invece sembrerebbe voler sostenere la tesi contraria a quella da noi proposta: “§ 1. Incompetentia iudicis est etiam absoluta: (…) 2º si non servetur competentia ratione gradus vel ratione materiae (cf. can. 1440). § 2. Ideo incompetentia iudicis est absoluta ratione gradus si eadem causa, postquam lata fuerit sententia definitiva, iterum in eadem instantia pertractetur, nisi forte sententia nulla declarata fuerit (…)”.
Dal tenore di questo art. 9 § 2 sembrerebbe che l’incompetenza funzionale per ragione del grado (di cui si occupa il § 1 dello stesso art.) renderebbe nulla soltanto la sentenza emessa da un tribunale dello stesso grado di quello che ha deciso la causa nell’istanza precedente (a meno che la sentenza precedente sia stata dichiarata nulla). Llobell –pur non condividendo tale opinione– ritiene che il proposito dell’istruzione è proprio “formalizzare” l’interpretazione di Ochoa, per il quale il titolo di competenza tra i diversi tribunali di secondo grado è relativo o concorrente, e l’inosservanza delle regole dell’art. 25 DC non è assoluta ma relativa. In tal modo ci sarebbe una simmetria in prima e seconda istanza: in ambedue l’incompetenza sarebbe meramente relativa, presupposta la competenza materiale e soggettiva e la corrispondenza tra grado del tribunale e grado dell’istanza[66].
Anche se fosse stato questo il proposito di DC, è da dubitare che l’istruzione possa definire la questione nel senso segnalato. Una “relativizzazione” dell’incompetenza dei tribunali di seconda istanza comporterebbe una sorta di proroga ipso iure lasciata nella pratica alla libera volontà delle parti. La validità delle sentenze emanate in secondo grado da qualunque tribunale di seconda istanza avrebbe alcune conseguenze paradossali. In primo luogo, sarebbe possibile appellare le cause dei tribunali di prima istanza del Vicariato di Roma (quello diocesano e quello regionale del Lazio) davanti a qualsiasi tribunale di appello, dal momento che la cost. Ecclesia in Urbe non contiene alcuna clausola irritante che protegga la competenza del Tribunale di Appello del Vicariato. E, in secondo luogo, perché il tentativo di riformulazione dell’incompetenza funzionale dell’art. 9 § 2 DC renderebbe possibile il giudizio in terzo grado dei tribunali locali di terza istanza di Madrid, Ungheria e Friburgo –ai quali accenneremo di seguito– rispetto a cause giudicate in seconda istanza da qualsiasi tribunale della Chiesa, latino o orientale (dal momento che DC afferma che l’incompetenza “rituale” è anche relativa: art. 16 § 1, 2°). Tale conseguenza che scaturirebbe dall’accennata interpretazione dell’art. 9 § 2 sarebbe tra l’altro smentita dall’art. 27 § 2, che afferma l’esclusiva competenza della Rota in terza o ulteriore istanza, “salve le leggi particolari emesse dalla Sede apostolica o le facoltà concesse dalla medesima”. Per cui bisogna concludere che, non potendo un’istruzione derogare le leggi (can. 34 § 2) e non essendoci una lacuna di legge che sia stata colmata dalla giurisprudenza della Segnatura che DC intenda accogliere –poiché è evidente che la Segnatura non pretende minimamente permettere l’appello delle sentenze dei tribunali del Vicariato presso tribunali di altri vescovi né relativizzare la competenza dei tribunali di terza istanza–, l’incompetenza dei tribunali di seconda istanza che non segua le regole dell’art. 25 DC è da considerarsi assoluta.
Il principio del carattere assoluto dell’incompetenza funzionale ratione gradus non viene meno nelle fattispecie in cui un tribunale di secondo grado giudica in certi casi in prima istanza. In primo luogo, quando il tribunale che riceve l’appello –quello metropolitano, ad esempio– è allo stesso tempo di primo grado per le cause sorte nella diocesi metropolitana. Una situazione simile si produce anche a motivo della peculiare organizzazione dei tribunali regionali italiani, poiché nel motu proprio d’erezione del 1938 veniva scelto il tribunale d’appello tra gli stessi tribunali regionali, che in questo modo diventavano competenti in primo grado per le cause delle rispettive regioni ecclesiastiche e in secondo grado per le cause giudicate da altri tribunali regionali. Può anche darsi che un tribunale di secondo grado giudichi in primo grado a norma dei cann. 1419 § 2 e 1683: quando deve giudicare di diritti o beni temporali del vescovo o di una persona giuridica da lui rappresentata, e quando –in forza del can. 1683 e come eccezione al disposto nel can. 1639 § 1– si introduce un nuovo capo di nullità in fase d’appello. Nel primo caso –quello del can. 1419 § 2 cioè– l’appello va proposto presso il tribunale che risulti dall’applicazione del can. 1438. Nell’altra fattispecie prospettata, quando un tribunale d’appello che giudica come in prima istanza del nuovo capo di nullità introdotto ex can. 1683 (art. 268 DC) è anche di primo grado per altre cause –ad esempio, il tribunale del metropolitano–, dovrà inviare la sentenza emessa al tribunale superiore (di terza o ulteriore istanza) e non al tribunale di secondo grado competente per ricevere gli appelli delle cause della diocesi metropolitana a norma del can. 1438, 2º (art. 25, 2 DC). In tal caso, se il tribunale che ha giudicato come in prima istanza dichiarò la nullità del matrimonio, il tribunale superiore potrà emanare il decreto di ratifica a norma del can. 1682 § 2 (art. 265 DC). Se l’introduzione del nuovo capo ha luogo presso la Rota Romana, sarà un nuovo turno a conoscere l’eventuale appello.
La previsione del can. 1683 va applicata anche ai tribunali d’appello di sola seconda istanza; i quali in tali casi ricevono ex lege la competenza per giudicare in primo grado. Infatti, questa è un’altra peculiarità da sottolineare: l’esistenza di tribunali d’appello incompetenti per giudicare in primo grado, tranne che nella fattispecie poc’anzi accennata. Sono tali i tribunali interdiocesani di sola seconda istanza eretti a norma del can. 1439 § 2 (art. 25, 4 DC) e il tribunale d’appello del vicariato di Roma, presso il quale si propongono gli appelli contro le decisioni di alcuni tribunali regionali e di altri diocesani.
L’art. 26, al quale abbiamo accennato precedentemente, rinvia sostanzialmente agli statuti dei singoli tribunali interdiocesani la determinazione del soggetto (il coetus dei vescovi, la conferenza episcopale collegialmente o un vescovo determinato) che espleterà le funzioni proprie del vescovo moderatore del tribunale.
4. Competenza della Rota Romana e di eventuali tribunali locali di terza istanza (art. 27)
L’art. 27 riprende quanto anticipato dall’art. 25 sulla stregua del can. 1438, riproponendo il contenuto del can. 1444 § 1, 1-2 e della cost. ap. Pastor bonus art. 128: “§ 1. La Rota romana è tribunale di appello di seconda istanza in concorso coi tribunali di cui all’art. 25; pertanto tutte le cause giudicate da qualsiasi tribunale in prima istanza possono essere deferite per via di legittimo appello alla Rota romana. § 2. Salve le leggi particolari emesse dalla Sede apostolica o le facoltà concesse dalla medesima, la Rota romana è l’unico tribunale di appello nella terza istanza e in quelle successive”.
Le parti dunque possono scegliere di rivolgersi al tribunale competente secondo le regole dell’ art. 25 oppure interpellare la Rota Romana (o la Santa Sede, senza ulteriori specificazioni). In tal senso, è bene che il tribunale di prima istanza, nel notificare la decisione e informare dei mezzi d’impugnazione che le parti hanno a disposizione (cfr. can. 1614, art. 253 § 5 DC), faccia menzione di tale possibilità. Oltre a questo caso, il tribunale della Rota Romana riceve anche l’appello contro le sentenze emesse dalla stessa Rota in prima istanza perché ad essa affidate dal Romano Pontefice (in applicazione del can. 1405 § 1, art. 8 DC) oppure dell’art. 52 delle Normae proprie del 18 aprile 1994; e anche contro le sentenze di altre cause che il Romano Pontefice (motu proprio o a istanza di parte) abbia avocato al suo tribunale ed affidato alla Rota, a meno che nel rescritto di commissione di competenza non consti diversamente.
In questo modo, la Rota Romana rappresenta un foro concorrente con i tribunali periferici, se una parte rivolge l’appello al tribunale locale corrispondente mentre l’altra lo fa alla Rota. Dell’eventuale concorrenza e del modo come si risolve in favore della Rota si occupa l’art. 283 DC, al quale rimandiamo.
Lasciando qui da parte la questione della competenza della Rota Romana sulle chiese orientali –poiché DC “tantummodo tribunalia Ecclesiae latinae respicit” (art. 1)–, diciamo una parola sull’inciso contenuto nello stesso art. 27 § 2: la Rota romana è unico tribunale di terza e ulteriori istanze salve le leggi particolari emesse dalla Sede apostolica o le facoltà da essa concesse.
La previsione del terzo grado è richiesta dalla necessità di ottenere la doppia sentenza conforme per poter celebrare nuove nozze (cfr. can. 1684 § 1 e art. 301 § 1 DC). Nel corso della revisione codiciale fu rifiutata più volte la proposta di generalizzare la possibilità di erigere tribunali regionali (anche di àmbito nazionale) di terza istanza, al modo di altri tribunali esistenti in taluni paesi. Il motivo della negativa fu che in tal modo «evacuaretur tribunal Apostolicum, per quod assequitur bonum non parvi momenti scilicet uniformitas iurisprudentiae pro tota Ecclesiae»[67]. Bonnet, nel ritenere giusta la conclusione del legislatore di evitare cioè la proliferazione di tribunali locali di terza istanza, sottolinea in modo particolare lo svuotamento che tale proliferazione recherebbe della funzione di unificazione della prassi giurisprudenziale da svolgere dalla Rota Romana[68].
Le eccezioni alla competenza esclusiva della Rota in terza istanza –anche se la Santa Sede preferisce evitare queste eccezioni– provengono da concessioni singolari. A volte, le concessioni avvengono tramite un intervento del Romano Pontefice (come nel caso della Rota della Nunziatura di Madrid –sul quale torneremo fra poco– che gode di tale facoltà in modo permanente); ma più ordinariamente tramite la commissione di competenza concessa dalla Segnatura Apostolica ad un tribunale già esistente affinché possa conoscere in terzo grado. Tale commissione può riguardare una causa o tutte le cause da giudicare in terza istanza in un determinato territorio; ma «in nessun caso la Segnatura Apostolica ha permesso la erezione di un nuovo tribunale appositamente per la terza istanza»[69].
Ordinariamente, la commissione è concessa ad tempus (per periodi di tempo rinnovabili) oppure ad casum, per ogni singola causa. In tal caso, deve essere la parte a chiedere la concessione, e non il vicario giudiziale né il vescovo in nome proprio (sì possono farlo, ovviamente, a nome della parte); devono essere inoltre indicati i motivi (la lingua, le distanze, ecc.) della richiesta e l’opinione dell’altra parte, dimodoché se questa si oppone ordinariamente viene negata la commissione.
La competenza di questi tribunali di terza istanza è circoscritta all’àmbito determinato dalla commissione ricevuta. L’esercizio della giurisdizione senza rispettare tale limite comporterebbe la nullità insanabile della sentenza. Ciò sta a sostegno del carattere anche assoluto della competenza funzionale sancita nel can. 1440 (art. 9 DC): come nella fattispecie che tale canone prende in considerazione, anche per quanto riguarda il terzo grado di giudizio non basta che il tribunale sia di terza istanza, ma deve esserlo ovviamente per le cause che rientrano nella propria competenza, che è di tipo assoluto.
Un caso del tutto particolare, come abbiamo accennato, è costituito dal Tribunale della Rota della Nunziatura di Madrid. La sua organizzazione –anche per quanto riguarda la distribuzione dei turni giudicanti– è per certi versi parallela a quella della Rota Romana. Comunque, la normativa data nel 1999 avvicina il tribunale della Rota della Nunziatura spagnola ai tribunali interdiocesani di ambito nazionale dell’art. 25 DC. Lo scopo principale della recente normativa è garantire il diritto di ogni fedele ad adire in appello la Rota Romana, senza condizionare minimamente la competenza del tribunale apostolico. Non a caso la nomina dei giudici non spetta più al Romano Pontefice ma al Nunzio in Spagna, che svolge la funzione di moderatore del tribunale; l’autorità pontificia sottostante non è sostanzialmente diversa da quella che fonda la competenza degli altri tribunali di seconda istanza[70].
Pur essendo primariamente tribunale d’appello, la Rota della Nunziatura giudica in prima istanza, eccezionalmente, nelle cause affidate dal nunzio su richiesta di qualsiasi vescovo spagnolo, se esistono gravi motivi che valuta lo stesso nunzio. In secondo grado, riceve l’appello contro le cause giudicate in prima istanza dalla stessa Rota, dai metropoliti e dai tribunali delle arcidiocesi immediatamente soggette alla Sede Apostolica, nonché dai tribunali interdiocesani; oppure eccezionalmente, contro le cause matrimoniali giudicate in prima istanza da una diocesi suffraganea (e affidate dal Nunzio su richiesta di entrambe le parti, per ragioni gravi e convincenti, e con l’assenso del metropolita al quale spetterebbe l’appello ex art. 25 DC[71]). Infine, è competente in terza istanza sui ricorsi contro decisioni della stessa Rota o dei tribunali metropolitani e interdiocesani di secondo grado.
A differenza di quanto stabilivano le Norme del 1947, quelle del 1999 prevedono la possibilità di appellare alla Rota Romana (contro decisioni emanate non solo in prima ma anche in ulteriore istanza), senza richiedere il consenso di entrambe le parti. L’art. 38 § 2 contiene una precisazione per risolvere l’eventuale concorrenza tra i due tribunali, se una parte appella alla Rota Romana e l’altra lo fa al tribunale locale o alla Rota della Nunziatura, precisazione che ha ispirato la soluzione dell’art. 283 DC, alla quale accenneremo di seguito.
4.1. La “provocatio” e l’appello alla Rota Romana (art. 28)
L’art. 28 costituisce una delle norme chiarificatrici presenti nella DC, collegando l’effetto sospensivo della potestà giudiziale soltanto al legittimo appello alla Rota e non a qualsiasi altra provocatio alla Sede Apostolica[72].
L’interpretazione comune del can. 1417 (sulla scia del can. 1569 CIC 17) considera la provocatio come una manifestazione della potestà ordinaria, suprema e diretta del Romano Pontefice, consistente nel diritto dei fedeli di chiedere di vedere giudicata la propria causa dal Papa, in qualunque stadio della lite. A tale diritto non corrisponde un dovere del Pontefice di accogliere tale pretesa, bensì la libertà del Papa di accogliere o meno la richiesta, riservandosi o avocando la causa oppure rifiutando la richiesta. Per questo motivo il § 2 del can. 1417 aggiunge che questa “provocatio” (che il Legislatore si prende cura di non denominare “appello” né “ricorso”) rivolta alla Sede Apostolica “non suspendit, praeter casum appellationis, exercitıum iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse”.
Grocholewski sottolinea che il § 2 viene a sconsigliare la proposizione di queste richieste a scopo ostruzionistico, e –alla luce di una circolare della Segnatura del 13 dicembre 1977– concludere che la provocatio non solo non sospende la giurisdizione del giudice che ha cominciato a seguire la causa, ma non sospende neanche l’esecuzione della decisione presa, a meno che la sospensione non ubbidisca ad altri motivi. Il riferimento all’appello contenuto nel can. 1417 (praeter casum appellationis) era però, a giudizio di Grocholewski, incomprendibile e in fin dei conti irrilevante: non è chiaro cosa volesse dire il canone quando afferma che “fuori del caso di appello, la provocatio non sospende...”.
L’art. 28 DC specifica che l’appello che costituisce un’eccezione all’irrilevanza della sola provocatio agli effetti della giurisdizione del tribunale locale è il legittimo appello alla Rota Romana ad normam art. 27. A nostro avviso, DC pretende soltanto sottolineare che l’unica richiesta che di per sé ha diritto di essere assecondata è la legittima presentazione dell’appello presso la Rota: ogni altra richiesta rivolta alla Sede Apostolica potrà essere assecondata o no, in modo discrezionale. La sola «provocatio» non sospende l’esercizio della potestà del giudice che abbia già cominciato a trattare la causa, per cui il giudice può proseguire, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia significato di avere avocato la causa a sé.
Nel caso il Romano Pontefice decida di accogliere la provocatio, normalmente non sarà lui ad emanare la sentenza, ma affiderà l’istruzione e la decisione della causa a giudici delegati, attraverso un atto di «commissione» della competenza. Se l’atto commissorio del Romano Pontefice non prevede alcun tribunale d’appello (sia ordinario che delegato), la sentenza di prima istanza sarà inappellabile (cfr. can. 1629, 1º) e, pertanto, esecutiva. Ex iure, saranno necessarie le due sentenze conformi, essendo possibile l’appello davanti a un altro turno della stessa Rota, solo quando la commissione si fa in favore della Rota Romana, in quanto tribunale a se, non in favore di alcuni giudici rotali intuitu personae (cfr. can. 1444 § 2).
La provocatio alla Sede Apostolica dunque non sospende, a meno che non si tratti propriamente di una provocatio ma di un legittimo appello alla Rota. In tal caso, l’eventuale concorrenza tra il tribunale locale d’appello e il tribunale della Rota si risolve secondo le regole delle prevenzione previste nell’art. 283 DC. Senza voler soffermarci qui sull’art. 283 DC –che pone diversi problemi interpretativi legati all’interposizione e la prosecuzione dell’appello e alla legittimità di interporre l’appello direttamente presso il tribunale ad quem– vorremmo richiamare una questione che ha a che vedere con le norme della Rota della Nunziatura di Madrid appena menzionate.
Le norme del Tribunale della Nunziatura, oltre a ribadire la superiorità della Rota Romana, segnalano un limite al tribunale inferiore, che secondo il diritto comune ottiene la perpetuatio iurisdictionis qualora citi per primo la parte convenuta (cfr. cann. 1632 § 2 e 1415; art. 18 DC). Ma non è infrequente che il tribunale di prima istanza che ha dato sentenza affermativa invii gli atti al tribunale superiore (periferico di secondo grado) prima della scadenza dei quindici giorni concessi alla parte convenuta per appellare (cfr. can. 1630 § 1; art. 281 § 1 DC). Per cui non è neanche infrequente che il tribunale locale d’appello citi la parte convenuta prima che questa abbia potuto adire la Rota Romana, frustrando in questo modo il diritto della parte di essere giudicata in appello dal tribunale apostolico. Per evitare questo problema, l’art. 38 delle Norme del tribunale della Nunziatura di Madrid vieta al tribunale locale di appello (che può ricevere gli atti sia ex officio sia dietro appello di una delle parti) di citare il convenuto prima della scadenza dei quindici giorni. Nella pratica, il tribunale di primo grado dovrebbe inviare gli atti a quello superiore tra il quindicesimo e il ventesimo giorno utile.
La soluzione contenuta nell’art. 38 delle Norme del tribunale della Nunziatura di Madrid, ritenuta da Llobell “luogo parallelo” e criterio vincolante d’interpretazione ex can. 17, ha ispirato l’art. 283 § 4 DC, che stabilisce che “terminis autem iure statutis nondum elapsis, nullum tribunal appellationis causam legitime suam facere potest, ne partes priventur iure appellandi ad Rotam Roman
Conclusioni Nel presente capitolo abbiamo analizzato la potestà giudiziale nell’ordinamento canonico. Nel quadro del processo canonico matrimoniale, abbiamo, in primis, affrontato la questione della competenza del Tribunale nel contesto dei titoli o criteri che servono per determinarla. Abbiamo, quindi, distinto subito titoli di competenza assoluta, e titoli di competenza relativa. Tenendo presenti queste nozioni introduttive, che delineano il contesto in cui si inserisce il tema della presente trattazione, nel prossimo capitolo svolgeremo il tema centrale della tesi; studieremo i doveri del giudice ecclesiastico, classificandoli in generale, per poi approfondire l’analisi di quelli particolari.




[1] Così si esprimono per es. CHIOVENDA: “Misura della giurisdizione in atto, dicesi competenza in senso proprio” (G.CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, 3 ed., Napoli 1923, p.368; BETTI: Competenza è “la misura del potere giurisdizionale di cui ogni singolo organo è investito, dati i limiti che ciascun organo restringono nell’esercizio della funzione, e i criteri che determinano la scelta del più idoneo alla decisione delle singole liti” (E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2 ed. , Roma 1936, p.134).
[2] Così per esempio GIONFRIDA: Competenza è “la quantità della giurisdizione spettante a ciascuno dei giudici ordinari o più precisamente, la misura in cui gli è attribuito l’esercizio della potestà giurisdizionale” (G. GIONFRIDA, Competenza civile, in Enciclopedia del diritto (ed. Giuffrè) vol. VIII, p.40.
[3] J. NOVAL, Commentarium Codicis iuris canonici, Liber IV, De processibus, Pars I, De iudiciis, Marietti 1920, p.33-44.
[4] F.M. CAPPELLO, Summa iuris canonici, vol, VII (Romae 1940), pp.12-13.

[6] Come si vede, il criterio immediato della distinzione riguarda l’inderogabilità o derogabilità delle norme che regolano la competenza. Il criterio però mediato, su cui poggia l’inderogabilità o derogabilità delle norme, si ricollega a certi principi di bene pubblico che si ritengono di valore superiore o inferiore alla stessa inderogabilità delle leggi processuali e mediamente di bene pubblico, come per es. l’economia processuale, che persuadono la derogabilità di certe norme affinchè si possano ottenere altri beni pubblici da valore superiore, come lo sono la certezza del diritto, la pace e la tranquillità sociale ed ecclesiale.
[7] La causa di nullità matrimoniale iniziata o promossa dal coniuge, sia uomo o donna, che non è titolare della Suprema Magistratura dello Stato, spetta anche alla competenza assoluta del Romano Pontefice su motivo del “negotium unum” che comporta che il matrimonio con il titolare diretto o proprio della Magistratura Suprema. Il coniuge non è titolare del foro assoluto del Capo dello Stato, ma partecipa direttamente e principalmente della competenza assoluta del Romano Pontefice.
[8] E’ ovvio che il matrimonio celebrato dalla persona, uomo o donna, che è stato Capo di Stato, ma che quando fu celebrato il matrimonio, non lo era più legittimamente, non apartine alla competenza assoluta della persona del Romano Pontefice, a meno che la stessa persona non diventi di nuovo Capo legittimo dello Stato, o lo diventi l’altra persona sposata.
[9] In tutti questi casi non basta la sola presentazione della causa presso il Romano Pontefice. Altrimenti, essendo questo sempre possibile tutte le cause potrebbero diventare di competenza assoluta della persona del Papa. E’ necessario che la causa sia accettata dal Romano Pontefice e che l’accettazione, l’avocazione o la riserva pontificia sia notificata alle persone interessate, ed in primo luogo, al giudice, nel caso in cui l’avocazione avvenga dopo aver iniziato il processo presso un giudice inferiore.
[10] Il caso potrebbe verificarsi nel Presidente laico e sposato di associazioni, commissioni ecc, soggetto immediatamente al Romano Pontefice.
[11] Le eccezioni segnalate riguardano: a) la Rota Romana che, nonostante sia un tribunale di secondo grado, può vedere cause di primo grado (can. 1444); b) la Segnatura Apostolica che giudica cause di primo grado (can. 1445, § 1, 1°, 3°).
[12] Si presume cioè fatto l’appello al tribunale territoriale metropolitano di secondo grado o al tribunale stabilmente dal Metropolita, o al tribunale interdiocesano regionale o nazionale di secondo grado.
[13] Cfr. Paolo VI, m.p. Causas matrimoniales, 28 marzo 1971, art. 4, § 1, n. b) e c).
[14] M.p. Causas matrimoniales, art. 4 § 3.
[15]Cfr. Communicationes, 2 (1970), p. 188.
[16] Communicationes, 10 (1978), p. 223. Su questo ed altri abusi effettuati nella trattazione di cause di nullità matrimoniale, sono molto significative la relatio del card. Felici nel Sinodo dei vescovi del 1980 e l’ulteriore disceptatio (cfr. Communicationes, 12 (1980), p. 215-219, 439-441, 444, 447-450).
[17] Cfr. Communicationes, 11 (1979), p. 266-267; 16 (1984), p. 73-75; J. Llobell, Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae, 2 (1990), p. 557-558 e 563.
[18] Cfr. Communicationes, 16 (1984), p. 76. In materia è significativa la sentenza della Segnatura Apostolica coram Staffa, 29 novembre 1975, che dichiarò in terza istanza – mediante l’apposita commissione pontificia – «non constare de nullitate matrimonii», quando uno dei coniugi aveva già celebrato un nuovo matrimonio canonico dopo due sentenze conformi pro nullitate (cfr. Apollinaris, 49 (1976), p. 31-48; Communicationes, 12 (1980), 216 e 244).
[19] Cfr. Communicationes, 16 (1984), p. 61. Questa scelta del legislatore non può non destare delle perplessità per la parzialità con cui si affronta il problema dei tribunali presso i quali è facile (con un indice di probabilità vicino al cento per cento) ottenere la nullità del matrimonio. Sembra infatti che si «colpevolizzi» gli avvocati dell’operato abusivo di tali tribunali (cfr. M.F. Pompedda, Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto Canonico: revisione o innovazione?, Roma 1983, p. 19; P. Moneta, L’avvocato nel processo matrimoniale, in «Dilexit iustitiam», cit., p. 324-326; J. Llobell, Avvocati e procuratori, cit., p. 798-799).
[20] Cfr. can. 39; J. Ochoa, I titoli di competenza, in Il processo matrimoniale canonico, cit., p. 104;

[21] Perché coincidono le parti, il petitum e la causa petendi. Cfr. can. 1641, n. 1; J. Llobell, Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze, cit. p. 543-564.
[22] Cfr. cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae, 15 agosto 1967, art. 105; Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae, 25 marzo 1968, artt. 93-95 (cfr. Enchiridion Vaticanum, vol. 8, Bologna 1984, p. 522-587 e Documenta recentiora, cit., nn. 3022-3152);
[23] Cfr. cost. ap. Pastor bonus, art. 121; cfr. art. 124, n. 1 e can. 1445 § 3, n. 1. La declaratio è applicabile anche al CCEO – così come l’interpretazione della PCIC sul foro dell’attore – in virtù dell’identità del suo can. 1359, nn. 3 e 4 con il can. 1673, nn. 3 e 4 del CIC.
[24] Cfr. J. Llobell, «De foro competenti» (cann. 1404-1416), in Comentario exegético, cit., 683-684.
[25]La DC riflette questa impostazione “relativizzante” nell’art. 16 § 1, 2º nel quale – dopo aver fatta menzione di diversi casi nei quali «un tribunale della Chiesa latina può giudicare la causa di nullità di un matrimonio di cattolici di altra Chiesa sui iuris» (art. 16 § 1, 1º) – afferma che «negli altri casi» un tribunale latino può legittimamente decidere una causa orientale «in forza della proroga della competenza concessa dalla Segnatura Apostolica in modo stabile o per il caso in esame».
[26] L’ordinamento, cioè, vuole garantire che la competenza venga attribuita a quei tribunali (quelli indicati dalla legge) che potranno ragionevolmente conoscere la verità circa la validità o la nullità del vincolo in discussione, aspetto ampiamente trattato da Benedetto XVI nel suo Discorso alla Rota Romana del 2006.
[27] Cfr. J. Ochoa, I titoli di competenza, ed. 2, cit., 168-170.
[28] Cfr., per esempio, J. Llobell, Appunti sulla proroga della competenza, cit., 197-204 e passim.
[29] La P.C. per l’interpretazione autentica del CIC 1917, precisò alcuni aspetti della competenza della S. Congregazione per i Sacramenti in relazione al foro del quasi-domicilio (cfr. Risposte 1ª e 2ª, 8 luglio 1940, in AAS 32 (1940) 317-318).
[30] Cfr. Communicationes 10 (1978) 222; 11 (1979) 258.
[31] Cfr., per esempio, Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, n. 7, in AAS 82 (1990) 872-877.
[32] Cfr. can. 1964.
[33] Cfr. H. VALPEREZ, La potestà ordinaria del Romano Pontefice e dei vescovi sugli stessi fedeli: dal Concilio Vaticano I fino al CIC 1983, in Periodica 95(2006) 597-618.
[34] Cfr. J.LLOBELL, Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo dl 1967, in J.Canosa (a cura di), I Principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Milano 2000, 504-515.
[35] “Il Vescovo (…) esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto” (can.391 § 2); “In ciscuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono” (can. 1419 § 1).
[36] Cfr. can. 1419 § 2.
[37] Sono quelli previsti nel can. 1449 § 2 (la ricusazione del vicario giudiziale incorso nei motivi del can. 1448) e le sanzioni da imporre ai giudici incorsi nelle attuazioni segnalate nel can. 1457 § 1, quantunque in questo caso non sia chiara la natura amministrativa o giudiziale delle sanzioni.
[38] Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2005, n.4.
[39] Si veda al riguardo P.A. BONNET, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie (can.1417 – 1445 CIC), in Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, 65.
[40] Z. GROCHOLEWSKI, commento ai cann. 1416-1417, dove segnala che l’aggettivo “ordinario” ha tre accezioni diverse, a seconda del tribunale col quale viene confrontato:tribunale apostolico, tribunale contenzioso-amministrativo o tribunale delegato.
[41] Cfr. J.LLOBELL, I tribunali delle circoscrizioni personali latine, in Diritto Ecclesiastico, 113/1 (2002) 147-176.
[42]Il qualificativo “diocesano” d’altra parte è anche dialettico rispetto ai tribunali interdiocesani (o regionali), dai quali si distingue sia dalla competenza territoriale e funzionale, sia anche alle volte (come nel caso dell’organizzazione giudiziaria italiana) dalla competenza materiale.
[43] Cfr. J.LLBELL, Il tribunale di appello del Vicariato di Roma, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 257-277.
[44] Infatti, il controllo sulla sentenza non spetta al vescovo ma al tribunale di appello, che è in linea di massima, il tribunale di un altro vescovo. P. BIANCHI, Quale futuro per la doppia sentenza conforme? In La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive, Città del Vaticano, 2003, 167-182.
[45] Cf. 1505 e 1673. In ambito matrimoniale amministrativo, le cause di scioglimento del vincolo cadono anche sotto la riserva pontificia. In termini generali – parlando non solo delle cause matrimoniali-, il Romano Pontefice ha stabilito diversi limiti all’esercizio della potestà giudiziale del vescovo della sua diocesi. Tali limiti possono essere di natura materiale (il vescovo non può giudicare alcune cause, per esempio quelle di nullità dell’ordinazione), soggettiva, rituale o funzionale.
[46] Cfr. GROCHOLEWSKI, I tribunali delle chiese particolari con speciale riferimento ai territori di missione, in Comentarium pro Religiosis 77 (1996) 297 s.
[47] Nei lavori di preparazione del CIC 17 non venne accolta la possibilità di erigere dei tribunali interdiocesani; cfr. C.ZAGGIA, I tribunali inerdiocaseni o regionali nella vita della Chiesa, in Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 122.
[48] In tal senso, furono accolti nell’art. 105 della cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae («Tramite la prima sezione il tribunale [della Segnatura Apostolica]... provvede ad erigere tribunali regionali e interregionali») e nell’art. 18 delle Normae speciales della Segnatura del 1968 («In forza del potere amministrativo, riguardante il foro giudiziario, spetta a questa sezione prima anche: ... 6) curare l’erezione dei tribunali regionali o interregionali»). D’altra parte, l’art. 2 delle Normae sui tribunali interdiocesani emanate dalla Segnatura nel 1970 prevedeva la possibilità che fossero i vescovi a promuovere l’erezione («Si erectio fiat petentibus Episcopis, oportet ut Episcopi quorum interest, petito et accepto “nihil obstat” Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, decretum erectionis ferant, quod tamen vim non habebit nisi post Sanctae Sedis approbationem»). Invece, «si erectio fiat promovente ac decidente Signatura Apostolica, haec secundum suum stylum et praxim procedit» (a. 3 delle Normae del 1970).
[49] Del resto, nel sistema processuale non sempre si richiede l’approvazione della Segnatura Apostolica per l’erezione dei tribunali interdiocesani: cfr. cann. 1067§ 1 e 1068 § 1.
[50] P. PAVANELLO, commento al canone 1423, in Codice di diritto canonico commentato a cura della redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2002, 1120.
[51] Tale conclusione varrebbe anche per i tribunali regionali italiani, eretti nel 1938 dietro riserva pontificia. Dopo il 1983 non si sosterrebbe più l’incompetenza assoluta ratione materiae dei tribunali diocesani (rimasti in piedi per conoscere delle cause non matrimoniali: per esempio, possono giudicare quelle di separazione dei coniugi, istruire il super matrimonio rato et non consummato e «favor fidei») per giudicare di tali cause. Per cui si può difendere la possibilità che hanno i vescovi italiani di ritirarsi dal tribunale regionale ed affidare le cause matrimoniali al suo tribunale diocesano, in modo occasionale o permanente; in tal caso verrebbe modificato anche il modo di determinare il tribunale d’appello, che verrebbe individuato secondo i criteri del can. 1438 (art. 25 DC).
Un altro conto è che i vescovi italiani, pur potendo modificarlo, hanno scelto di ratificare il sistema stabilito col Qua cura. Ciò è stato messo in evidenza in occasione della costituzione del tribunale dell’Ordinariato militare italiano e della ristrutturazione del Vicariato di Roma avvenuta con la cost. ap. Ecclesia in Urbe.

[52] Cfr. Z:GROCHOWLESKI, commento al can. 1423 cit.
[53]L’intervento della Segnatura che concede la proroga rientra nelle facoltà attribuite dall’art. 124, 3º della cost. ap. Pastor bonus, il can. 1445 § 3, 2º e l’art. 18 delle Normae speciales della Segnatura. In realtà, anche se tali testi parlano di prorogare, sembra che venga adoperato il termine impropriamente, e che in tale “proroga” si debba includere anche la commissione di competenza, come risulta anche nei casi in cui la Segnatura «proroga» –in realtà «dà la commissione»– la competenza dei tribunali periferici affinché possano giudicare in terza istanza, oppure affinché vengano trasferite le cause ad un tribunale diverso da quello competente, modificando la perpetuatio iurisdictionis che rende assolutamente incompetenti tutti gli altri tribunali.

[54] Decreto di diniego della proroga della competenza, ad casum e generale, per la prima istanza, in favore di un tribunale locale, del 22 giugno 1989, pubblicato in Ius Ecclesiae 2 (1990) 730-731.
[55] J.LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale…cit., 468.
[56] Art.9 § 1. “L’incompetenza di un giudice è assoluta anche (…) 2° se non è osservata la competenza concernente il giudizio o l’oggetto del medesimo (cf. can. 1440)”.
[57] La competenza funzionale scaturisce anche dall’applicazione del principio ne bis in idem, e ha dei riflessi negli effetti che derivano tra l’altro dall’istituto della prevenzione.
[58] Il sistema processuale canonico di conseguenza prevede una diversità di tribunali, gerarchicamente organizzati e con una relazione di subordinazione per quanto riguarda la stabilità delle decisioni dei tribunali inferiori e la possibilità di espletare un nuovo giudizio da parte di quelli superiori. Come abbiamo segnalato precedentemente, la subordinazione delle istanze –e delle loro decisioni– sottolinea la distinzione esistente tra amministrazione e giurisdizione, poiché non si tratta di una subordinazione di carattere amministrativo o disciplinare: non si modifica affatto la sentenza impugnata del tribunale inferiore, che resta integra. C’è una totale stabilità dell’atto, che proviene dall’autonomia del tribunale e in definitiva dal vescovo, col quale il tribunale forma una stessa realtà. L’«indipendenza» giudiziale infatti fa sì che il tribunale superiore non può modificare la sentenza di quello inferiore. Ci saranno –se il tribunale superiore deciderà diversamente da quello inferiore– due sentenze valide, senza che la posteriore (d’istanza superiore) alteri il contenuto della precedente, che continua ad avere tutto il valore. Eventualmente, una sentenza di terza istanza potrà confermare la seconda o la prima decisione.

[59] Cfr. GROCHOLEWSKI, I tribunali, in Aa.Vv., La Curia Romana, Città del Vaticano 1990, 413.
[60] Communicationes 10 (1978) 242.
[61] Cfr.art.124, 4° della Cost. Ap. Pastor Bonus e can. 1445 § 3, 3°, dove si stabilisce che tra le competenze della Segnatura Apostolica si trova quella di “promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439.
[62] Communicationes 10 (1978) 243.
[63] Cfr. J. LLOBELL, Il tribunale competente per l’appello della sentenza di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae 8 (1996) 689-711.
[64] ROTA ROMANA, Norme Rotae Romanae Tribunalis, in AAS 86 (1994) 508-540.
[65] M.J. ARROBA, Diritto processuale canonico, in Ius Ecclesiae 9 (1997) 336-338.
[66] J.OCHOA, I titoli di competenza, in Aa.Vv., Il processo matrimoniale canonico, cit., 146-148.
[67] Cfr. Communicationes 10 (1978) 243.
[68] Cfr. P.A.BONNET, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie cit., 221.
[69] Z:GROCHOLEWSKI, Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali, in Monitor ecclesisticus 107 (1982) 252.
[70] Cfr. J.LLOBELL, Le norme del 1999 della Rota della Segnatura Apostolica in Spagna cit., 794-798.
[71] Cfr. Art. 37 § 1.
[72] Cfr. M.J.ARROBA, L’istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni, in Diritto e religioni 1 (2006) 56.